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Attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”- PRECISAZIONI

Attività didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse”- PRECISAZIONI

Con la nota prot.n. 662 del 12-03-2021 vengono fornite significative precisazioni in merito alla possibilità della didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità nelle cosiddette “zone rosse” prevista dal DPCM del 2 marzo 2021, articolo 43.

  • La condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi.
  • Le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell’alunno con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute.
  • Laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni dell’art. 43, le istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe,  secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito.
  • Il riferimento resta il  DPR 275/1999, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.

La suddetta nota,  facendo seguito a quanto già espressamente indicato nella precedente del Capo di Gabinetto  n. 10005 del 7/3/2021, fuga ogni dubbio circa gli aventi diritto alla didattica in presenza nelle zone rosse.
In altre parole pone fine alla polemica generatisi negli ultimi giorni, a seguito della nota Ministeriale del 4/3/2021 che indicava il diritto alla didattica in presenza anche per i  figli dei  lavoratori appartenenti alle categorie cosiddette essenziali ,  al pari degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.

Con la nota di  chiarimento intervenuta, si rimanda esclusivamente all’applicazione degli  artt. 21 e 43 del DPCM del 2/3/2021 che non lasciano spazio alcuno ad interpretazioni estensive.

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