Per la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è legittimo vietare la frequenza a scuola nel caso di immotivata mancata vaccinazione obbligatoria. Con Sentenza 8 aprile 2021 n. 116, la Corte Europea ha sancito che l’obbligo di vaccinazione non viola l’art. 8 della Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo, ovvero il diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha ritenuto che l’obbligo incombente sui genitori di sottoporre a vaccinazione i figli minori contro malattie, definite e ben note alla scienza medica, persegue l’obiettivo legittimo di proteggere la salute e i diritti non solo di chi riceve il vaccino ma anche di di coloro che non possono essere vaccinati per ragioni mediche.
La causa, che ha origine in sei richieste depositate presso la Corte Europea contro la Repubblica Ceca, riguarda l’obbligo legale di vaccinare i bambini contro malattie ben note alla scienza medica e le conseguenze per i ricorrenti del mancato rispetto di esso. La prima richiesta è stata presentata da un genitore per proprio conto, lamentando il fatto di essere stato multato per non aver vaccinato i suoi figli in età scolare. Le altre richieste sono state presentate dai genitori per conto dei loro figli minorenni dopo che era stato negato loro il permesso di iscriverli alle scuole dell’infanzia o agli asili nido.
Secondo la Corte un approccio obbligatorio alla vaccinazione può rappresentare la risposta delle autorità al bisogno sociale di tutelare la salute individuale e pubblica contro le malattie e per evitare qualsiasi tendenza al ribasso nel tasso di vaccinazione dei bambini che metterebbe in pericolo l’immunità di gregge. Oltre al fondamento logico della salute pubblica, al consenso generale tra gli Stati dell’Unione Europea e ai dati degli esperti, la Corte ha tenuto conto anche della questione dell’interesse superiore dei bambini. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte stessa, in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro interesse superiore è di fondamentale importanza; ciò riflette in particolare l’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Ne consegue che vi è l’obbligo per gli Stati di porre l’interesse superiore del bambino, e anche quello dei bambini come gruppo, al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo. Quando si tratta di immunizzazione, l’obiettivo dovrebbe essere quello di proteggere ogni bambino da malattie gravi; ciò è stato ottenuto, nella grande maggioranza dei casi, dai bambini che hanno ricevuto il programma completo di vaccinazioni durante i primi anni di vita. Coloro ai quali tali trattamenti non potevano essere somministrati erano indirettamente protetti contro le malattie contagiose fintanto che il livello di copertura vaccinale era mantenuto nella loro comunità sui livelli stabiliti dagli esperti, cioè la loro protezione proveniva dall’immunità di gregge. Quando una vaccinazione volontaria non è sufficiente per raggiungere e mantenere l’immunità del gregge, o tale immunità non è sufficiente a causa della natura della malattia, una politica di vaccinazione obbligatoria può essere introdotta al fine di raggiungere un adeguato livello di protezione contro determinate malattie. Sulla base di tali considerazioni, la politica sanitaria della Repubblica Ceca è stata coerente con il superiore interesse dei bambini. Nel caso di specie, come conseguenza del mancato rispetto del dovere di vaccinazione da parte dei genitori, il legislatore ceco ha previsto in un caso una sanzione amministrativa (ritenuta dalla Corte non eccessiva), in altri l’esclusione dalla frequentazione della scuola materna. In Italia il Decreto legge 7 giugno 2017 , n. 73, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, prevede alcune vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati. Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e sostenere gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni; entrambe le condizioni devono essere certificate. Il pronunciamento della Corte va nella direzione seguita dall’Italia rispetto agli obblighi vaccinali e l’auspicio è che tale pronunciamento possa mettere fine ai numerosi contenziosi dei no-vax che ogni anno affliggono i dirigenti scolastici del 1° ciclo di istruzione.