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Le misure per la scuola nel Decreto Legge 21 ottobre 2021

Le misure per la scuola nel Decreto Legge 21 ottobre 2021

Le misure per la scuola nel Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Congedi parentali (art. 9)

  • Fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  • Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.
  • Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
  • gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte (comma 1, primo periodo), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 4)

Nuove disposizioni vengono introdotte dal Decreto Legge, in modifica del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13). L’art. 14 prevede per le imprese oggetto di sanzione per impiego di lavoratori irregolari il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione del provvedimento interdittivo

ALLEGATO I    (articolo 14, comma 1) Sanzioni che sostituisce l’Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008. In evidenza le possibili sanzioni riferite alla scuola.

 

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