Si è appena concluso l’incontro con la direzione regionale dell’USR Sicilia e le OO.SS. rappresentative nell’Area Istruzione e Ricerca sui criteri relativi alla mobilità dei dirigenti scolastici 2021/22.
Al tavolo il direttore Stefano Suraniti e la Dirigente dell’Ufficio III – dott.ssa Riccio.
In premessa sono stati comunicati i posti disponibili per l’a.s. 2021/22 pari a n. 87 di cui n. 61 afferenti a sedi normodimensionate ai sensi del comma 978 della legge n. 178/2020.
Tutte le n. 87 sedi sono disponibili per la mobilità intra-regionale. Per la mobilità interregionale, invece, sarà applicato il 30% da calcolare sulle sedi normodimensionate ai sensi della normativa precedente ossia con un numero di alunni pari o superiore a 600 o a 400 nelle scuole di montagna e/o piccole isole.
In sintesi: i posti per la mobilità all’interno della regione sono tutti disponibili ( n. 87). Si può chiedere la mobilità anche su una sede normodimensionata solo per il prossimo anno ( almeno 500 alunni o 300 in scuole di montagna o piccole isole) fermo restando che, se la norma non dovesse essere confermata, il prossimo anno si sarà obbligati a mobilità come perdenti posto.
I posti per la mobilità interregionale sono invece molto ridotti, ossia sono pari a 7,8 ( quindi presumibilmente arrotondati per eccesso cioè n. 8). I colleghi di fuori regione possono chiedere anche sedi normodimensionate a 500 o a 300, consapevoli che il prossimo anno potrebbero comunque essere perdenti posto e quindi obbligati a mobilità ma in quel caso si tratterebbe di mobilità regionale.
Durante l’incontro è stato affrontato il problema fasce di complessità:
- Saranno utilizzate ancora quelle esistenti sino a quando il Ministero non farà pervenire i nuovi criteri. Non essendo possibile che ciò avvenga in tempi utili per la mobilità, il direttore USR ha comunicato che si riserva di inserire una clausola di revisione delle fasce sulla base di eventuali nuovi criteri che dovessero pervenire dal MI anche in corso d’anno. Certamente questo aprirebbe altri scenari che in atto non sono stati presi in
Dirigentiscuola, presente al tavolo, ha sottolineato in premessa la contrarietà rispetto a quanto accaduto a livello nazionale durante il confronto dove l’Amministrazione ha disatteso la norma pattizia così come a livello Ministeriale è stata disattesa l’applicazione della Legge n. 178 /2020, comma 978, quindi è intervenuta sui seguenti punti:
- Richiesta di esplicitazione dei criteri relativi ai beneficiari della Legge 104/92;
- Disponibilità delle sedi nominali per trasferimenti e/o nuovi incarichi;
- Esplicitazione di eventuale vincolo da parte dei colleghi che si trovano in scuole dimensionate ai sensi della Legge 178/2020 a produrre domanda di mobilità;
- Richiesta di non considerare oltre la pendenza di contratto dopo la conclusione del primo incarico dal momento che questa modalità nei fatti vanifica l’applicazione di qualsiasi criterio e demanda tutto al caso. In altre parole per avere una sede di gradimento, un dirigente deve avere la fortuna che la stessa si liberi in coincidenza con la scadenza di Diversamente si rimane bloccati a vita.
L’Ufficio, rispetto ai punti suddetti, ha dato le seguenti risposte:
- La legge n. 104/92 sarà presa in considerazione all’interno delle fasce di mobilità come previsto anche lo scorso anno;
- i posti che ad oggi sono qualificabili come sedi nominali, saranno resi disponibili alla mobilità ed ai nuovi incarichi;
- non si farà deroga alla scadenza di contratto per cui anche negli anni successivi al primo contratto, la mobilità si continua a qualificare in pendenza. In altre parole non cambia nulla rispetto a prima.
I dirigenti che si trovano in sedi normodimensionate in virtù della Legge finanziaria n. 178 non hanno obbligo ma possono produrre domanda che sarà trattata all’interno della fascia specifica (ossia in pendenza).