Alcuni chiarimenti, ma persistono ancora molti dubbi.
Appena conclusa alla presenza del Direttore dell’ufficio scolastico regionale G.Silipo, del dirigente Ufficio I M.Trifiletti, del coordinatore tecnico F.Forliano e del dirigente tecnico V.Clarizio la conferenza di servizio indetta per l’avvio dell’anno scolastico, seguita a ben due note del Capo Dipartimento S.Versari (la n.1237/13-08-2021 e n.1260/30-08-2021) che evidentemente non sono bastate a fugare dubbi e perplessità sulle tante questioni legate alla ripartenza. E’ intervenuto anche il Ministro P.Bianchi che in apertura ha ringraziato tutti i dirigenti scolastici pugliesi per il grande lavoro fatto e da fare nei prossimi mesi, rimarcando l’ineludibile necessità di far tornare la scuola in presenza in un clima di serenità e semplificazione. In apertura il Direttore G.Silipo si è soffermato sugli aspetti salienti del D.L. 6 agosto 2021, n.111 fornendo le seguenti delucidazioni. Diamo conto delle più importanti.
VERIFICA GREEN PASS
Viene confermato che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale;
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.
Confermato che la verifica non può essere effettuata a campione, ma deve essere quotidiana. Oggi tramite l’app C19, a breve tramite apposita piattaforma, previo apposito intervento normativo. Specificato anche che l’obbligo dell’esibizione del green pass vale solo per le attività ‘in presenza’, non certo per le attività da remoto, quali quelle in DAD/DDI e solo per il personale scolastico.
Circa le sanzioni viene ribadito che la mancata retribuzione scatta sin dal primo giorno di assenza, come dalla nota Versari sopra citata contestualmente alla sanzione prevista da 400,00 a 1.000,00 euro, cosa sulla quale noi nutriamo forti perplessità. La sostituzione può avvenire a partire dal 5 giorno e fino al rientro del titolare, non sciogliendo il dubbio della scadenza da apporre al relativo contratto. La normativa di cui al DL. 111/21 va letta come norma speciale, ed in quanto tale prevalente rispetto a quella generale di cui al D.Lgs.165/2001. I 4gg di assenza ingiustificata possono essere anche ‘discontinui’.
PERSONALE ESTERNO
Stiamo parlando degli operatori che a vario titolo svolgono attività lavorativa nelle scuole. Non soggiacciono alla normativa sul green pass. Il che non impedisce di prevedere nel piano della sicurezza adempimenti di cui alla suddetta normativa.
ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA
Non è possibile accogliere richieste di DAD non legate al fenomeno pandemico. Così come per la DDI in ipotesi di quaranta o isolamento fiduciario. Unica deroga quella prevista nelle zone rosse o arancioni con provvedimenti delle autorità competenti.
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Problema delle mascherine.
Confermato il distanziamento di 1 metro, sia in posizione statica che dinamica. La mascherina si porta sempre, con le esclusioni previste dalla norma: scuola dell’infanzia, attività motorie e particolari situazioni individuali. La norma di legge pone come obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione anche ove garantito il distanziamento: salvo le 3 eccezioni previste dalla norma. Il tipo di mascherina sarà chirurgica o di comunità, la prima obbligatoria se non può essere garantito il distanziamento. Anche per l’a.s. 2021/2022 il commissario straordinario provvederà alla fornitura dei suddetti dpi con consegna presso le sedi dei singoli istituti scolastici (mascherine chirurgiche, anche monouso trasparenti per studenti con disabilità uditive).
CLASSI CON STUDENTI CON ETA’ MINIMA DI 12 ANNI TUTTI VACCINATI
Non essendoci ancora un protocollo di sicurezza tale opzione non è ancora normata. In tutti gli altri casi bisognerà attenersi alle LINEE GUIDA e PROTOCOLLI già approvati in precedenza.
RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Siglato il 14 agosto con le organizzazioni sindacali di area e comparto, il PROTOCOLLO DI SICUREZZA ha consentito di attivare nei confronti del personale scolastico e universitario, ai sensi dell’art.1, comma 5 del DL.111/21, un regime attenuato di responsabilità di cui all’art.29-bis del D.L. 8 aprile 2020, n.23. Effetti sulla RC del datore di lavoro, con esclusione di alcune fattispecie di responsabilità.
PIANO DI SCREENING
Solo per la scuola primaria e secondaria di 1’grado è previsto un piano di screening in alcune scuole sentinella.
TAMPONI A CARICO DELLE SCUOLE
L’ambito di applicazione è quello di coloro che non possono vaccinarsi sulla base di apposita certificazione medica di esenzione. Ogni 48 ore? No. Il tampone del 48 ore è quello del green pass. Costoro, invece, possono accedere all’istituzione scolastica senza tampone, il che non impedisce di realizzare nei loro confronti un’azione di screening periodico.
STUDENTI DEI CPIA
Sono equiparabili a tutti gli altri studenti
SUPPLENZE
Il supplente che accetta la nomina, viene contrattualizzato, ma in assenza del green pass rimane inciso come gli altri dalla suddetta normativa con tutte le conseguenze che ne conseguono. Circa il conferimento delle supplenze si applica la normativa generale vigente, sia per i docenti che per gli ATA, con i vincoli ivi previsti.
NEO ASSUNTI
Se sono senza green pass prendono servizio e poi vengono incisi dalla normativa vigente.
STRUMENTI DIVULGATIVI
- IO TORNO A SCUOLA
- HELP DESK con apposita sezione dedicata alle misure di sicurezza anti covid
- NUMERO VERDE dedicato per quesiti e segnalazioni 800903080
- QUESITI a organizzazionescuola@pugliausr.gov.it
FINANAZIMENTI di cui all’art.58, comma 4 del DL.73/2021, (Decreto sostegni-bis)
RISORSE FINANZIARIE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
L’art.58, comma 4 del decreto legge 73/2021 ha previsto risorse aggiuntive per acquisti di beni e servizi, risorse già assegnate alle istituzioni scolastiche con prot.907/24.8.2021 e declinate nelle varie tipologie di spesa con successiva nota 18993/24.8.2021, che vanno a sommarsi alle risorse di funzionamento ordinario. Il riferimento è la nota MIUR 907 del 24 agosto 2021 che ha dettagliato le tipologie di spesa delle singole istituzioni scolastiche con un elenco esemplificativo, ma certamente non esaustivo.
FINANZIAMENTI di cui all’ORGANICO COVID
L’art.58, comma 4ter del decreto legge 73/2021 ha previsto incarichi temporanei di personale docente ed ATA con decorrenza dall’inizio delle lezioni e fino al 30 dicembre 2021, con compiti di recupero e potenziamento per i docenti e esigenze di contrasto alla pandemia per gli ATA. Prevista anche la possibilità di nominare un assistente amministrativo in più per i necessari adempimenti covid. Gli USR provvederanno ad assegnare i relativi fondi alle singole scuole. Il riferimento è la nota MIUR 19024 del 24 agosto 2021. La scadenza dei contratti resta il 30 dicembre 2021. Diversamente dallo scorso anno scolastico, non sarà possibile attivare lo sdoppiamento delle classi, se non finalizzata al recupero degli apprendimenti. Quest’anno non ci sarà una quota dedicata alle sostituzioni, ma sarà ricompresa nell’assegnazione ottenuta.
Rimandiamo alla modulistica già pubblicata nell’area riservata del sito nazionale che provvederemo ad aggiornare nei prossimi giorni.