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USR LOMBARDIA: IL CASO ALL’ATTENZIONE DEL MINISTRO

USR LOMBARDIA: IL CASO ALL’ATTENZIONE DEL MINISTRO

Con ordinanza del 3 gennaio 2022 il giudice del lavoro di Pavia ha condannato l’USR Lombardia ad autorizzare l’esonero dal servizio di una dirigente scolastica al fine dell’espletamento dell’incarico di tutor organizzatore presso l’Università degli Studi di Enna. La collega, individuata come tutor organizzatore a seguito di partecipazione ad una procedura di selezione e, dunque, vincitrice di concorso, si era vista negare l’autorizzazione alla conseguente richiesta di utilizzazione universitaria. Assolutamente pretestuose le motivazioni, ma, cosa ancor più grave, palesemente intimidatori e discriminanti i toni usati dall’Amministrazione nell’atto di costituzione in giudizio: un atteggiamento riprovevole da parte di chi, per espressa previsione costituzionale, dovrebbe tenere un agire ispirato ai principi di buon andamento ed imparzialità.

Di buon andamento non si può certo parlare, data la compensazione alle spese che, oltre che gravare sulla ricorrente ingiustamente lesa in un suo diritto, graveranno in parte sulla collettività in termini di inutile dispendio di denaro pubblico. Un dispendio evitabile, laddove l’Amministrazione non avesse abusato del suo potere celando dietro la discrezionalità il diniego in discorso. Dimentica, l’USR Lombardia, che, anche laddove residuino dei margini di discrezionalità, le valutazioni sottese all’utilizzo di tale potere devono, nel perseguire l’interesse pubblico, mantenere una neutralità tale da non arrecare un ingiustificato pregiudizio al cittadino. Questo è ciò che la Costituzione chiama imparzialità, principio richiamato anche dal giudice del lavoro laddove, esplicitamente, afferma: “quanto alla discrezionalità della amministrazione nel concedere il nulla osta, si evidenzia che nessun elemento ostativo alla concessione è stato dedotto dalla amministrazione che non sia comune a qualunque altro dirigente scolastico lombardo”.

Per dirla in altre parole: perchè le considerazioni fatte nel caso de quo dall’Amministrazione non sono state fatte anche negli altri casi di esoneri autorizzati? Ben 69, tale è la consistenza del contingente lombardo.

Solo per la collega – la cui origine ennese pare non essere un dettaglio per l’Amministrazione lombarda – la partecipazione al bando come tutor denota una condotta rilevante sul piano dei principi di correttezza (art.1175 c.c.) e buona fede (art.1375 c.c.)? Pesantissime ed irrispettose, dunque, le deduzioni presentate al giudice, che le ha prontamente rispedite al mittente: pura dietrologia.

Un atteggiamento discriminatorio, alimentato dal pregiudizio, che non fa onore a chi, chiamato alla tutela dell’interesse pubblico, dovrebbe sempre tener presente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna.

Il caso, come annunciato, è stato portato all’attenzione del Ministro con la missiva che pubblichiamo in allegato e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell’incontro di martedì 11 gennaio p.v.

Un dirigente scolastico sarebbe stato letteralmente perseguitato per molto meno: è ora che anche le alte sfere dell’Amministrazione siano chiamate a render conto dei propri, macroscopici, errori.

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