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D.LGS 104/2022: AUMENTA LA BUROCRAZIA A SCUOLA E CRESCONO LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

D.LGS 104/2022: AUMENTA LA BUROCRAZIA A SCUOLA E CRESCONO LE RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI

La pubblicazione in gazzetta  del decreto legislativo  n. 104 del 27 /06/2022, attua le direttive dell’Unione Europea volte ad assicurare condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Per tale ragione interviene sulle misure già previste dal D.lgs n. 152/97 che vengono rese più rispondenti al dettato europeo.

Nello specifico, il decreto in esame all’art. 1 sancisce il diritto del lavoratore “all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di  lavoro  e  sulle  condizioni  di lavoro” e la  relativa  tutela  e  trova  applicazione,  con  le  sole esclusioni indicate dalla stessa norma la comma 4 dell’art. 1.

La norma interessa anche “ i rapporti  di  lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  a  quelli degli enti pubblici economici”, quindi anche la scuola.

Come già detto il decreto legislativo n. 104/2022  disciplina il diritto del lavoratore ad avere l’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla relativa tutela.

In particolare la norma vuole tutelare e garantire i lavoratori con contratti non standard ma la sua applicazione si estende anche alle pubbliche amministrazioni che sono tenute ad ottemperare con modalità cartacea o con invio elettronico delle informazioni previste dal decreto ed eventualmente non contenute nel contratto di lavoro.  L’inottemperanza determina responsabilità dirigenziali.

Nel concreto:

le informazioni di seguito riportate devono essere consegnate in modalità cartacea o elettronica a tutti coloro con i quali si stabilisce un rapporto di lavoro sia anche di prestazione occasionale ai sensi dell’art. 54bis del DL 50/2017 come convertito nella legge 96/2017.

Le informazioni dovute al prestatore, indicate in modo puntuale all’art. 4 del D.lgs 104/2022, sono di seguito riportate:

 

Informazioni da fornire al lavoratore Note e suggerimenti
a)      l’identità delle parti; è già parte integrante del contenuto del lavoro individuale come predisposto al SIDI
b)      il luogo di lavoro. In mancanza  di  un  luogo  di  lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il  lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il  proprio luogo di lavoro; Va specificato nel caso di Istituti composti da più sedi o se la prestazione è articolata su più sedi oltre quella principale indicata nel contratto come domicilio fiscale
c)      la sede o il domicilio del datore di lavoro; Il domicilio del datore di lavoro è indicato nel contratto ed è ovviamente la sede dell’Istituto
d)      l’inquadramento, il livello e la qualifica  attribuiti  al lavoratore o, in alternativa, le  caratteristiche  o  la  descrizione sommaria del lavoro; In genere nel contratto di lavoro è specificato il profilo e l’inquadramento stipendiale con riferimento al CCNL di comparto
e)      la data di inizio del rapporto di lavoro; Già indicata obbligatoriamente  nel contratto individuale
f)       la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso  di rapporti a termine la durata prevista dello stesso; Anche la tipologia di rapporto è indicata nel contratto individuale;  è specificato  se trattasi di T.D.  o di supplenza breve.La durata è sempre indicata e coincide con la data di scadenza del contratto e quindi di fine rapporto, salvo proroghe.
g)      la durata del periodo di prova, se previsto; Nel caso di assunzione a T.I. va specificata la durata del periodo di prova con nota aggiuntiva e riferimento normativo  o con espresso riferimento all’art. del Contratto Collettivo di Lavoro ove ne regolamenti espressamente la fattispecie.
h)      il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore  dilavoro, se prevista; Il riferimento più esplicito è quello che riguarda la sicurezza. Si consiglia di predisporre di concerto con il RSPP e il RLS un opuscoletto contenente le principali misure di sicurezza della scuola e consegnarlo ai lavoratori all’atto della prima assunzione, acquisendo notifica di consegna.  Altra soluzione: documento informatico da  inserire sul sito acquisendo la firma per presa visione delle misure in esso contenute, come per l’informazione sulla  privacy.
i)        la durata del  congedo  per  ferie,  nonché  degli  altricongedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò  non  puòessere  indicato  all’atto   dell’informazione,   le   modalità   dideterminazione e di fruizione degli stessi; Anche in questo caso la modalità che si ritiene migliore è quella di fare riferimento alle disposizioni del CCNL-Comparto Istruzione e Ricerca con indicazione puntuale degli articoli di riferimento. Per questa informazione comunque il datore di lavoro ha sino a 30 giorni.
j)        la procedura, la forma e i termini del preavviso  in  casodi recesso del datore di lavoro o del lavoratore; Anche questo punto è normato dal CCNL-Comparto, può essere sufficiente quindi semplicemente riportarne gli articoli.  Si può creare,ad es.  un documento elettronico con i link agli articoli per agevolarne la lettura
k)      l ‘importo  iniziale  della  retribuzione  o  comunque  ilcompenso e i relativi elementi  costitutivi,  con  l’indicazione  del periodo e delle modalità di pagamento; La retribuzione è in genere indicata nel contratto di lavoro individuale, occorre esplicitare però il periodo e le modalità con cui sarà erogato il compenso spettante
l)        la programmazione  dell’orario  normale  di  lavoro  e  leeventuali condizioni relative al  lavoro  straordinario  e  alla  suaretribuzione, nonché le eventuali condizioni per  i  cambiamenti  diturno,  se  il  contratto   di   lavoro   prevede   un’organizzazionedell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile; Questo aspetto dell’organizzazione oraria o eventuale cambio di turno può riguardare il personale ATA ma anche i docenti nel caso in cui il funzionamento della/delle classe/i affidate sia a tempo normale, pieno o prolungato.        Qualora il rapporto di lavoro sia caratterizzato da modalità organizzative non del tutto o per nulla prevedibili il datore di lavoro deve dare l’informazione su:1)  la  variabilità  della  programmazione   del   lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e  la  retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui  il  lavoratore  ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa  e,  ove  ciò sia consentito dalla  tipologia  contrattuale  in  uso  e  sia  stato pattuito, il termine entro cui il datore  di  lavoro  può  annullare l’incarico;
m)   il contratto collettivo,  anche  aziendale,  applicato  al rapporto di lavoro,  con  l’indicazione  delle  parti  che  lo  hanno sottoscritto; In questo caso basta indicare il contenuto del frontespizio del CCNL-Comparto pubblicato sull’ARAN
n)      gli  enti  e  gli  istituti  che  ricevono  i  contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e  qualunque forma di protezione in  materia  di  sicurezza  sociale  fornita  dal datore di lavoro stesso;
o)      gli  elementi  previsti  dall’articolo  1-bis  qualora  le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate  mediantel’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. A scuola non si fa ricorso agli algoritmi per prendere decisioni quindi si ritiene che le informazioni aggiuntive previste nello specifico non siano necessarie.

 

La norma in esame che sta contribuendo ad aumentare sensibilmente il peso della burocrazia già incombente sulle scuole, prevede anche la comminazione di sanzioni pecuniarie oltre che disciplinari a  carico del datore di lavoro che si rilevasse inottemperante.

Tutto questo senza che si sia tenuto conto del fatto che gli Uffici di segreteria delle scuole non sono dotate di personale qualificato capace di stare al passo con la complessità aumentata. Il personale amministrativo,  purtroppo da sempre è invisibile agli occhi di chi dovrebbe rivendicarne il riconoscimento professionale e pretendere la necessaria qualificazione. Ancora una volta il dirigente scolastico è lasciato solo a supportare il peso di una burocrazia crescente e i rischi per la responsabilità conseguente.

Dirigentiscuola si farà parte attiva nel chiedere al  Ministero di adeguare i modelli presenti al SIDI con tutte le voci oggetto di informazione. Alcune di esse infatti sono standard per tipologia di personale; altre afferiscono alla specificità delle scuole. In quest’ultimo caso le voci vanno previste come da completare.

Nelle more di un auspicato intervento, cosa deve fare il datore di lavoro per evitare di incorrere  nelle gravi sanzioni previste dalla norma?

  • Far sottoscrivere il contratto di lavoro individuale all’atto dell’assunzione;
  • Fornire le informazioni aggiuntive non contenute nel contratto di lavoro standard del SIDI entro e non oltre 7 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa o entro 30 giorni per quanto concerne il CCNL-Comparto e gli Enti a cui sono versati i contribuiti previdenziali ed assicurativi a carico dell’Amministrazione e la modalità di fruizione e maturazione delle ferie.

La comunicazione dovrà essere fornita dal datore di lavoro in modo chiaro e completo in formato cartaceo oppure elettronico. Prova della trasmissione o della consegna cartacea sottoscritta dal lavoratore dovrà essere conservata agli atti per essere esibita anche allo stesso lavoratore in caso di richiesta.

Considerato che a scuola è frequente il ricorso a supplenze brevi di durata anche di pochi giorni, si consiglia di predisporre modelli di informazione standard, per tipologia di personale,  da compilare solo nelle parti  necessariamente variabili, seguendo l’elencazione di cui sopra. Ad ogni buon conto, qualora la supplenza finisse prima di aver consegnato il materiale informativo, lo stesso va consegnato all’atto della cessazione.

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