Con la Legge 3 luglio 2023, n° 85 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro- entrano in vigore a partire dal 4 luglio 2023 misure normative importanti in materia di infortuni a scuola .
Esse introducono forme di tutela assicurativa per il personale della scuola e per gli studenti impegnati nelle attività formative e nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
Le principali novità riportate negli articoli 17 e 18 del DL 4 maggio 2023, n. 48
- Sostegno economico alle famiglie degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università;
- La progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
- Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia il docente coordinatore di progettazione.
- Introduzione di forme di monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento secondo modalità individuate con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito;
- Obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza di integrare il Documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione dedicata alle misure specifiche di protezione individuale da adottare per gli studenti impegnati nei PCTO. L’integrazione è fornita all’istituzione scolastica e costituisce allegato alla convenzione;
- Modifiche alla Legge 107/2015 articolo 1, comma 41, lettera b): il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro riporterà una sezione aggiuntiva relativa alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell’impresa, nonché’ all’esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e all’eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali gia’ impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ;
- Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento» ( non più piattaforma per l’alternanza) assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- Ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie previste dall’ articolo 1, terzo comma, del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,n. 1124 alle seguenti categorie :
- Tutto il personale scolastico docente, tecnico, ausiliario ;
- Esperti esterni
- Ricercatori, assegnisti di ricerca
- Assistenti dei corsi di riqualificazione professionale;
- Gli studenti delle scuole, degli ITS Academy, CPIA, AFAM
- Tale tutela assicurativa è limitata agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle istituzioni scolastiche. Al momento tale copertura è prevista solo per l’anno scolastico 2023- 2024 .