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APPROVATO IL DDL MILLEPROROGHE ALLA CAMERA. NULLA DI FATTO PER LA MOBILITÀ DEI DIRIGENTI

APPROVATO IL DDL MILLEPROROGHE ALLA CAMERA. NULLA DI FATTO PER LA MOBILITÀ DEI DIRIGENTI

È stato approvato nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, con voto di fiducia della Camera, il DDL Milleproroghe, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Adesso il provvedimento passa all’esame del Senato.

Nessun emendamento proposto che riguardi la mobilità dei dirigenti scolastici supera l’esame del Parlamento. Neanche quello illustrato con entusiasmo dall’amministrazione nel lungo pomeriggio del 9 febbraio u.s.  e sul quale, già in corso di seduta ARAN, avevamo manifestato perplessità. Forse si aspetta qualche altro provvedimento successivo che sul filo di lana consenta ai 1000 dirigenti scolastici del concorso 2017 di far ritorno a casa? O forse il Parlamento ha compreso che non può continuare a gestire “in emergenza”  una materia che è prerogativa sindacale?

Al momento non vi è nulla di certo sul fronte parlamentare. L’unica speranza che nutriamo e che riprendiamo con forza  è quella che si giocherà al prossimo tavolo ARAN del 27 febbraio 2024, dove speriamo sia accolta, nell’unità del fronte sindacale, la proposta di DIRIGENTISCUOLA.

Una sezione separata che introduca nuovi istituti sulla mobilità relativa al concorso nazionale 2017, prima delle operazioni della mobilità per il 2024/2025, è l’unica ipotesi pensabile e percorribile. Ci rammarica dover ancor discutere delle possibilità. A distanza di 6 anni la discussione dovrebbe centrarsi su un terreno di certezze che oggi mancano, a causa di un ingiustificato ed irresponsabile ritardo nel rinnovo del CCNL – Area istruzione ricerca – fermo al 2018.

 

LE NOVITÀ DEL MILLEPROROGHE

 

  1. Procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze

L’articolo 5, comma 2, alla lettera a) proroga agli anni scolastici 2024- 2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo.

  1. Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione

L’articolo 5, comma 2, lett. b), proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

  1. Dimensionamento della rete scolastica

L’articolo 5, comma 3, novellando la legge n. 107 del 2015, prevede:

a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente (come la possibilità di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito a livello regionale per l’anno scolastico 2024-25, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali);

b) che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

 

       4. Proroghe in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato

I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti durante l’esame in sede referente alla Camera, intervengono in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare:

  1. il comma 3-bis prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale;
  2. il comma 3-ter prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica;
  3.  il comma 3-quater proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

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