IL MINISTRO VALDITARA HA MANTENUTO LA PROMESSA! LA MOBILITÀ INTERREGIONALE AL 100%… E MEGLIO ANCORA E ANCORA DI PIÙ

IL MINISTRO VALDITARA HA MANTENUTO LA PROMESSA! LA MOBILITÀ INTERREGIONALE AL 100%… E MEGLIO ANCORA E ANCORA DI PIÙ

Il Ministro ha mantenuto la promessa! (qui al min. 25’30” il momento in cui, collegato al Congresso nazionale DIRIGENTISCUOLA, esplicita l’intento ora raggiunto).

E c’è dell’altro! Ecco cosa recita l’art. 12 del DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E PER IL REGOLARE AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2024-2025

Art. 12 – Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici
Prevede che siano disponibili per le operazioni di mobilità de ds per l’a.s. 2024-25 il 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione, ad eccezione dei posti riservati al concorso ordinario. Qualora detto concorso non si dovesse concludere in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2024-2025, alla mobilità regionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo.

Una previsione più rosea di ogni più positiva aspettativa!

Inoltre, non da meno, si inizierà a parlare concretamente della perequazione retributiva della dirigenza scolastica con l’art. 13 del medesimo Decreto-Legge, che consentirà al MIM di emanare in tempi brevi la direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici già a partire dal prossimo a.s.

Art.13 – Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici
1.   Il comma 1 modifica l’art.25, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, come riportato in tabella.

I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell’articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell’azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell’istruzione e del merito, di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

  1. Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all’art.1 comma 94 della L.107/2015.
94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa. 94. La valutazione dei dirigenti scolastici è coerente con l’incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l’attuazione della presente legge e in relazione all’indifferibile esigenza di assicurare la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell’ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è rideterminata, nell’ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.
  1. Il comma 3 dispone l’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 dall’a.s. 2024-25.

 

Una battaglia che perdurava da anni ora sembra finalmente giunta a conclusione“. Così ha commentato il presidente nazionale Attilio Fratta. “È, senza alcun dubbio, una vittoria di DIRIGENTISCUOLA che con spirito di collaborazione con le istituzioni, anche con feroci critiche ma mai in contrapposizione apodittica, ha sempre portato avanti le corrette rivendicazioni delle categoria. Ora continueremo a sorvegliare ma soprattutto a supportare l’Amministrazione, lungo tutto il percorso del compimento di quanto fin qui realizzato”.  

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