APPROVATO ALLA CAMERA IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

APPROVATO ALLA CAMERA IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

In data odierna la Camera dei deputati ha approvato a maggioranza, nell’identico testo pervenuto dal Senato il 17 aprile 2024, il disegno di legge di iniziativa governativa relativo alla “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”.

Il testo approvato, che si compone di tre articoli, durante l’iter ha visto un’aspra contrapposizione tra maggioranza e minoranza parlamentare.

Rispetto alla previgente disciplina, dopo l’entrata in vigore del provvedimento a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si prevedono le seguenti novità:

  • nella scuola primaria, già dal corrente anno scolastico 2024/2025, sulla base di un’Ordinanza ministeriale che ne definirà le modalità, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l’insegnamento dell’educazione civica, è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti;
  • nella scuola secondaria di primo grado,
    • fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, la valutazione del comportamento è espressa in decimi;
    • se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
  • nella scuola secondaria di secondo grado,
    • nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo;
    • nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
    • il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi;
  • nell’ambito dell’intero sistema nazionale di istruzione e formazione, con la finalità di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti, emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

 

Tale revisione, che avverrà nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dovrà realizzarsi:

a) riformando l’istituto dell’allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) modificando il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2) prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti nell’istruzione liceale, tecnica e professionale.

  • l’introduzione, dall’anno scolastico 2025/2026 a domanda delle scuole secondarie di primo grado interessate, di classi funzionanti con il metodo didattico differenziato Montessori, sulla base dell’esperienza di sperimentazione triennale già realizzata dal MIM;
  • nel caso di sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

 

È presumibile che le nuove norme entrino in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, data dalla quale decorreranno i 180 giorni utili per procedere alla revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento.

DIRIGENTISCUOLA, all’esito dell’approvazione da parte del Senato del testo oggi licenziato dalla Camera, attraverso le parole del Presidente Fratta aveva reso nota la propria posizione: ben venga il tentativo di ripristinare la cultura del rispetto nell’ambiente scolastico, ma il terreno più impervio da percorrere rimane quello della prevenzione, dell’educazione e della formazione degli studenti.

La pratica della cultura del rispetto è ancorata, oggi più di ieri, ad un cambio consapevole di prospettiva, verso la quale un ruolo genitoriale attivo risulta essere assolutamente determinante.

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