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ACCREDITAMENTO FONDI PNRR E ANTICIPAZIONI DI CASSA: SNELLITE LE PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI INTERMEDI

ACCREDITAMENTO FONDI PNRR E ANTICIPAZIONI DI CASSA: SNELLITE LE PROCEDURE PER I TRASFERIMENTI INTERMEDI

A seguito della pubblicazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 3 del 4 gennaio 2025, che ha definito le nuove modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR per i progetti rientranti nelle Azioni 1 e 2 del Piano “Scuola 4.0” (CLASSROOMS e LABS), finanziati sulla base del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022 n. 218, l’Unità di Missione, nella persona del DG Simona  Montesarchio, con nota 2261 del 7 gennaio 2025, con l’intento di dare un’accelerazione alle procedure ed una soluzione all’annosa questione dei pagamenti che attanagliano le scuole italiane, ha fornito precise indicazioni in relazione ai trasferimenti intermedi ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

Con la serietà, la professionalità, la leggibilità dei nostri documenti e l’assertività che da sempre ci contraddistinguono vogliamo dare ai dirigenti scolastici una corretta informazione tramite una lettura comparata della nota MIM e del Decreto MEF, evidenziando passaggi espliciti ed impliciti al fine di sensibilizzarli e evitare esposizioni a responsabilità di  tipo amministrativo-contabile.

In premessa è necessario sottolineare che, le amministrazioni titolari delle misure finanziate dal PNRR sono chiamate a rendere disponibili le risorse occorrenti ai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi, mediante anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle relative richieste presentate dai soggetti attuatori attraverso l’apposita funzionalità del sistema ReGiS ovvero, nei casi in cui non sia possibile l’utilizzo della piattaforma ReGiS, gli altri canali indicati dall’amministrazione titolare della misura PNRR, ovvero nel caso delle Istituzioni scolastiche tramite la piattaforma Futura.

 

Di seguito, dopo questo doveroso preambolo, analizziamo le due casistiche previste dalla nota MIM in comparazione con il Decreto MEF.

 

ISTITUZIONI CHE HANNO GIA’ INOLTRATO LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

Nella nota MIM alla lettera a) leggiamo

“per le istituzioni scolastiche, che hanno inoltrato la rendicontazione intermedia dei progetti prima dell’entrata in vigore del citato decreto MEF del 6 dicembre 2024, in attuazione dell’art. 1, comma 11, del citato decreto, si provvederà direttamente con l’erogazione del trasferimento intermedio, fermo restando l’obbligo del beneficiario di completare sul sistema informativo locale “Futura PNRR”, che alimenta il sistema ReGiS, tutti i dati di monitoraggio entro i sessanta giorni successivi all’erogazione;”

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 al comma 11 a riguardo recita:

Relativamente alle richieste di trasferimento presentate dai soggetti attuatori anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le procedure del presente decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione

Risulta quindi fondamentale per le scuole completare i monitoraggi ed aggiornare il cronoprogramma, che ricordiamo alimentano la piattaforma ReGis con la quale l’Unità di Missione gestisce e segue lo stato di avanzamento della misura dandone conto all’UE.

 

ISTITUZIONI CHE NON HANNO ANCORA INOLTRATO LA RENDICONTAZIONE INTERMEDIA

Alla lettera b) della nota MIM si evince:

le istituzioni scolastiche, che alla data di entrata in vigore del citato decreto non risultano ancora aver prodotto la rendicontazione intermedia, dovranno procedere alla compilazione della richiesta di trasferimento, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del medesimo decreto MEF 6 dicembre 2024, utilizzando la specifica funzione di compilazione automatica e precompilata prevista sul sistema informativo “Futura PNRR” a partire dal 17 gennaio 2025

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2024 al comma 4 prevede:

Ai fini dell’erogazione, le amministrazioni titolari verificano la regolarità formale della richiesta. Le predette amministrazioni, in particolare, verificano che:

  1. la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 1 al presente decreto «PNRR – Richiesta Trasferimenti intermedi»;
  2. il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, ovvero si sia impegnato all’aggiornamento degli eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

 

E’ necessario aggiornare monitoraggi e cronoprogramma.

In questo caso risulta ancora di più fondamentale aggiornare i dati relativi ai monitoraggio incluso il cronoprogramma. L’aggiornamento risulta, di fatto, un atto prodromico all’erogazione del pagamento intermedio unitamente alla richiesta da effettuare tramite il sistema informativo “ Futura PNRR”, ovvero è oggetto di impegno da parte del soggetto attuatore di aggiornamento di eventuali elementi mancanti entro i sessanta giorni successivi all’erogazione.

Per la richiesta del saldo finale facciamo ancora riferimento al predetto decreto del Ministero dell’economia e finanza. Fino al massimo dell’ulteriore 10% la modalità di richiesta non cambia come si evince nel passaggio al comma 6

  1. la richiesta sia sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente a presentarla e sia redatta sul modello di cui all’allegato 2 al presente decreto «PNRR – Richiesta saldo»;
  2. il soggetto attuatore abbia aggiornato i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, ovvero abbia comunicato i dati ai fini di tale aggiornamento nei casi di alimentazione indiretta del sistema ReGiS, secondo le scadenze previste dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27.

 

CRITICITA’ E PASSAGGI CUI PRESTARE ATTENZIONE

Partiamo dall’analizzare il punto 5 del Decreto MEF in cui rinveniamo:

Qualora la richiesta di cui all’allegato 1 sia carente di uno o più degli elementi ivi indicati, l’amministrazione titolare fissa un termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale il soggetto attuatore deve provvedere all’integrazione o alla modifica della richiesta. In tal caso, il termine di trenta giorni entro cui l’amministrazione titolare deve erogare le risorse è sospeso – con atto motivato – e riprende a decorrere, per la parte residua, dalla data di acquisizione, da parte dell’amministrazione stessa, degli elementi integrativi di cui sopra.”

La nota MIM, richiama in premessa il comma 5, soffermandosi sul caso delle istituzioni scolastiche che hanno già prodotto la rendicontazione e che più e più volte si sono viste richiedere la compilazione di nuovi documenti ora per allora, non ultime le checklist.

“Si precisa che i rendiconti intermedi delle istituzioni scolastiche, che siano stati oggetto di formale richiesta di integrazione tramite il sistema informativo a seguito dei controlli effettuati dal competente Ufficio, dovranno provvedere al completamento delle integrazioni richieste”

Nella richiesta di integrazioni e/o variazioni rinveniamo un vulnus che potrebbe di fatto creare ulteriore stress alle già tanto provate istituzioni scolastiche sempre  più prossime al collasso.

Ci si chiede poi, come le scuole debbano comportarsi rispetto alle richieste di pagamento di enti e/o persone fisiche per le altre misure messe in campo, di fatto la nota MIM è circostanziata al Piano Scuola 4.0, con esclusione delle azioni relative al DM 19, del DM 170, del DM 65 e del DM 66, ove prevedono pagamenti con ricorso all’UCS.

 

CONTROLLI A CAMPIONE

Evidenziamo con un certo sollievo che non è più previsto il controllo di primo livello su tutte le richieste, ma come leggiamo al comma 7 del DM esso diviene a campioneOltre che in sede di erogazione del saldo, tali verifiche, sempre mediante appropriati metodi di campionamento, sono svolte dalle amministrazioni titolari ai fini delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea ai sensi dell’art. 22, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.”

Quanto sopra consentirà sicuramente di velocizzare i pagamenti intermedi bloccati dai controlli di primo livello, ma non avvenendo una verifica a monte, le istituzioni scolastiche dovranno essere ancora più solerti ed accorte a produrre e conservare una documentazione giustificativa delle spese corretta, ammissibile, nonché rispettosa degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore secondo quanto previsto nel dispositivo di assegnazione delle risorse PNRR all’intervento. Questo sia nel caso in cui si rientri nel campione, sia che venga disposto un audit di secondo livello.

 

 

 

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