Com’è noto, e com’è stato più volte sottolineato dagli illustri relatori, la materia è in attesa di un nuovo assetto, stanti le modifiche apportate alla normativa tuttora formalmente vigente dal decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio u.s. e in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Dopodiché occorrerà verificare se e in quali termini – e anche tenuto conto dei problemi intertemporali per la diluita entrata in vigore della nuova disciplina – potranno configurarsi responsabilità del dirigente scolastico qualora venga confermata la sua sottoposizione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/13), tali essendo anche le istituzioni scolastiche (ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01).
Con riserva di ritornare sull’intera problematica non appena saranno diramate le preannunciate nuove indicazioni ministeriali, proviamo qui a rispondere al quesito posto, che evidentemente interessa – può interessare – all’intera categoria.
Attualmente, l’articolo 46 del menzionato D. Lgs. 33/13 prevede delle sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o per la mancata predisposizione del PTTI, involgenti la responsabilità dirigenziale (che si riverbera altresì sulla retribuzione di risultato) e per danno all’immagine della P.A., se il dirigente non prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Il successivo articolo 47, rubricato Sanzioni per casi specifici, delinea ulteriori puntuali fattispecie inadempitive, che danno luogo a sanzioni amministrative pecuniarie da euro 500 a euro 10.000, precisando poi che trattasi di sanzioni irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Senonché, l’intero contenuto dell’articolo inerisce agli obblighi di pubblicazione dei componenti gli organi di indirizzo politico, loro compensi e altri rapporti e posizioni; che, di certo, non possono riguardare le istituzioni scolastiche: neanche a volerli riferire – con una buona dose di fantasia! – ai componenti dell’organo di indirizzo politico, quale potrebbe pure ritenersi, in senso lato, il Consiglio d’istituto ( beninteso, entro i limiti dell’autonomia funzionale attribuita alle istituzioni scolastiche).
Ma, a scopo didascalico, possiamo pure assumere che gravi sul dirigente scolastico una responsabilità da illecito amministrativo, regolata dalla legge 689/81 di c.d. depenalizzazione: giusto perché questa sussiste – eccome! – per la violazione della normativa concernente la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della privacy, la materia antinfortunistica, la mancata comunicazione ai centri per l’impiego et similia, in cui egli riveste la qualifica giuscivilistica di datore di lavoro.
Ebbene, per questa tipologia di responsabilità – e dunque in tutti i casi appena esemplificati – non esiste nessuna possibilità di tutelarsi ricorrendo alla stipula di polizze assicurative contro i rischi professionali o equivalenti, la cui funzione è quella di coprire i danni ingiustamente arrecati a terzi, vale a dire le conseguenze civilistiche (comprensive dei danni non strettamente patrimoniali e suscettibili di essere quantificati in una somma di denaro al momento della liquidazione), susseguenti anche ad un illecito penale, purché non commesso con dolo, nell’esercizio di attività professionali.
Viceversa, le sanzioni de quibus prescindono dal danno, esse configurando un reato di pericolo. E soprattutto – anche se, in prima istanza, irrogabili per via amministrativa – soggiacciono al principio della personalità, in quanto la loro radice resta di natura penale, ancorché esse siano derubricabili – a determinate condizioni – a illecito amministrativo, considerato il tenue grado di lesività arrecato all’ordine giuridico e volendosi altresì promuovere comportamenti attuosi, rendendoli sanabili con sanzione pecuniaria in capo al trasgressore.
Del resto, è intuitivo che se fossero assicurabili verrebbe meno lo scopo oggettivo prefigurato dall’ordinamento, ovvero l’effetto dissuasivo-deterrente per tutti i soggetti – di norma apicali – che, assumendo posizioni di garanzia, sono incisi da particolari doveri di attenzione.
Soggetti di garanzia sono il dirigente scolastico, titolare di organo-ufficio pubblico e nel contempo svolgente i suoi compiti di gestione con i poteri – e gli obblighi – del privato datore di lavoro; e, in ambito strettamente privatistico, l’imprenditore-datore di lavoro, che è tenuto a rispettare, e a far rispettare, la norma giuridica. Lo è anche lo stesso professionista nell’organizzazione della propria azienda (id est : del suo studio professionale) e nei confronti dei propri dipendenti ivi operanti, nonché delle persone che vi si trovino temporaneamente.
Conclusivamente, è solo consentito avvalersi di una polizza di generale tutela legale, qualora il soggetto inciso voglia contestare la sanzione prefigurata/irrogata in via amministrativa e così decidere di sottoporsi al conseguente giudizio penale.
Altro discorso – e altra fattispecie – è quello del nostro professionista (e/o del nostro dirigente scolastico) che ben può – o chi per lui – stipulare una polizza contro i rischi professionali nei rapporti di lavoro autonomo con il cliente o in una struttura organizzativa, pubblica o privata, o nei rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato, come – giusto a puro titolo di esempio – in una clinica ospedaliera, in uno studio legale esterno, in un cantiere edile e, per l’appunto, in un’istituzione scolastica.
Vale a dire che è possibile tutelarsi per i danni recati a terzi nell’esercizio della professione – propriamente, della funzione, per il dirigente scolastico – con una polizza che assicuri la responsabilità civile, ovvero la responsabilità patrimoniale se il soggetto leso è una pubblica amministrazione con cui è stato instaurato un rapporto d’impiego o di servizio.
E quindi, nel caso di danno d’immagine alla pubblica amministrazione, di cui alla previsione del menzionato art. 46 del D. Lgs. 33/13, la copertura assicurativa può sussistere, nel mentre non lo può ex se per la responsabilità dirigenziale, né per quella disciplinare, parimenti attesa la loro natura personale e non configurandosi, tecnicamente, un danno risarcibile.
Naturalmente, agli iscritti a DIRIGENTISCUOLA ricordiamo che è compreso nella quota associativa un pacchetto di polizze assicurative, che non temono alcun confronto e/o paragone, incluse quelle sopra menzionate, che garantisce la massima copertura consentita dalle disposizioni di legge, illustrate sul sito www.dirigentiscuola.org. E che in più è stato per loro costituito un fondo di solidarietà per contributi da erogarsi a parziale ristoro della sanzione pecuniaria subita, di importo commisurato all’entità della stessa.
DIRIGENTISCUOLA e solo DIRIGENTISCUOLA, inoltre, attiva le polizze ai nuovi soci sin dalla data di rilascio della delega senza attendere la registrazione della stessa da parte dell’RTS, anticipando il premio annuale, onde evitare che, in caso di sinistro prima della registrazione della delega, che di solito avviene non prima di due mesi, il neo socio possa essere scoperto. Di conseguenza, all’atto del rilascio della delega, il socio sottoscrive anche l’impegno, in caso di revoca, prima della scadenza annuale della polizza, a versare la differenza delle quote mensili. Nonostante l’evidente trasparenza i soliti detrattori non hanno e non perdono occasione, senza prima documentarsi, per strumentalizzare, perfino con toni volgari, l’ennesima tutela della categoria, invece di verificare se le associazioni di appartenenza assicurano altrettanta tutela anticipando il premio annuale. Un dirigente scolastico, degno di tale nome, farebbe bene a documentarsi prima di aprire bocca: bastava scaricare il modello di delega e leggerlo! Proprio vero: non c’è limite all’indecenza!