Dopo il palese disinteresse, nell’apposita audizione del 4 febbraio 2016, dei sindacati rappresentativi, anche sulle spropositate sanzioni previste per i dirigenti che avessero omesso o ritardato il provvedimento di sospensione cautelare, si sono pronunciate dapprima la Conferenza delle Regioni e Province autonome e la Conferenza Unificatala, elencando, in fotocopia, i medesimi rilievi critici sullo Schema di decreto legislativo recante modifiche all’art. 55-quater del decreto legislativo 165/01, costituente stralcio della più ampia delega di cui all’art. 17, comma 1, lettera s, della legge 124/15, meglio noto come Decreto Madia per il licenziamento dei pubblici impiegati fedifraghi colti in flagranza nell’attestare falsamente la propria presenza in servizio, nonché di coloro che ne avessero agevolato, con comportamenti attivi o omissivi, la condotta fraudolenta.
I predetti rilievi sono poi stati ripresi e argomentati, sotto il punto di vista tecnico-giuridico, dalla Commissione Speciale per gli atti normativi del Consiglio di Stato.
I pareri, riportati in Allegato, convergono nell’apprezzare e condividere lo spirito dell’intervento normativo, che ha la finalità di combattere, con la necessaria tempestività e l’esigita efficacia, il fenomeno dell’assenteismo e l’illegalità nella Pubblica Amministrazione. E parimenti concordano nel segnalare le non poche criticità di un testo scritto sotto pressione mediatica e con inopportuna fretta, sì da esporsi – se non emendato – ad un contenzioso di portata tale da vanificarne il meritorio scopo.
Sono, in larga parte, le stesse criticità evidenziate da DIRIGENTISCUOLA all’indomani della pubblicazione dello schema di decreto, corredate dalle afferenti proposte, anche in ordine alle quali si riscontra una sostanziale sintonia con il parere licenziato dal Consiglio di Stato (prot. 864 del 5 aprile 2016), illustrate in sede di audizione il 4 febbraio, pubblicate sul proprio sito e trasmesse al Ministro Madia.
Oltre a rimarcare – ed era facile presumerlo – la necessità di raccordare l’introdotta tipologia speciale “accelerata” con l’immodificata disciplina generale, sia per i profili procedurali che sostanziali-sanzionatori, l’Alto consesso consultivo ha concentrato la propria attenzione fondamentalmente su tre punti nodali, come appresso sintetizzati.
Il primo concerne la necessità di fissare con precisione i termini di contestazione degli addebiti e del preavviso di convocazione del contraddittorio, compatibili con lo speciale termine di conclusione del procedimento (trenta giorni) ma anche con il pieno diritto di difesa dell’imputato. In proposito è suggerito il ricorso al modello del giudizio direttissimo ex art. 558 del codice di procedura penale, che consente l’anticipazione del processo, senza finalità premiali dell’imputato, in situazioni di evidenzia probatoria. In concreto, si potrebbe prevedere la convocazione dell’incolpato, già sospeso dal servizio, presso l’ufficio per i procedimenti disciplinari, eventualmente assistito da un procuratore o un rappresentante sindacale cui sia stato conferito mandato, e con la presenza del dirigente responsabile della struttura di appartenenza (nel nostro caso il dirigente scolastico), per la formale contestazione dell’addebito e per raccogliere le giustificazioni nel corso di un’audizione orale.
Che ciò sia a prova di contenzioso – perché il lasso di tempo per concludere il procedimento rimane obiettivamente compresso – è lecito continuare a nutrire qualche dubbio. DIRIGENTISCUOLA ritiene che il termine di gg. 30 per la conclusione del procedimento, sia un termine relativamente breve e che andrebbe fissato in almeno 60, dato che l’obbligata sospensione cautelare ha già assicurato l’allontanamento dall’ufficio/luogo di lavoro del soggetto inciso, con privazione della retribuzione, sino all’esito del giudizio disciplinare. Ma il Consiglio di Stato ha dovuto, correttamente, prendere atto della scelta legislativa di ritenere il termine dei 30 giorni un punto fermo, pronunciando di conseguenza. Meglio un termine “più disteso” che un contenzioso che potrebbe annullare il provvedimento finale!
Il secondo punto nodale investe i carenti profili di ragionevolezza e proporzionalità nel sanzionare il dirigente (o l’Ufficio per i procedimenti disciplinari) che abbia omesso e/o abbia ritardato, puramente e semplicemente, il provvedimento di sospensione cautelare nel termine tassativo di quarant’otto ore, senza che quantomeno sia specificato nel testo “dall’avvenuta conoscenza del fatto” e parimenti aggiunto “senza giustificato motivo”, coerentemente a quanto già stabilito nella generale disciplina di cui all’art. 55 sexies, comma 3. Ma a non persuadere – nelle testuali parole del Consiglio di Stato – è, in radice, la stessa “introduzione della sanzione disciplinare del licenziamento in capo al dirigente e ai responsabili del servizio…considerato che si finisce sostanzialmente per equiparare il dirigente, quanto al trattamento sanzionatorio, ad un soggetto che ha concorso nella commissione dell’illecito, mentre in realtà la condotta omissiva del dirigente cui la norma si riferisce è una condotta successiva e diversa rispetto all’illecito posto in essere dal dipendente.”
Il terzo punto oggetto di concordi rilievi dei tre organi interloquiti – che ci si limita a menzionare – è ravvisato nell’eccesso di delega, per essersi introdotte le concorrenti responsabilità penale ed erariale per danno d’immagine, non previste – neanche per implicito – dalla fonte delegante, perché sono “responsabilità di natura diversa da quella disciplinare”, solo quest’ultima figurando esclusivo oggetto della delega.
Per le riferite ragioni, di non volersi sovrapporre alla volontà del Legislatore, il Consiglio di Stato non ha preso in considerazione la proposta di DIRIGENTISCUOLA di attribuire l’intero procedimento disciplinare e l’irrogazione delle sanzioni – meno gravi e gravi – al dirigente della struttura in cui il dipendente presta servizio, che meglio conosce la persona e il contesto in cui è stata consumata l’infrazione, e che in più, in virtù dei suoi rafforzati poteri, avrebbe acquisito un’oggettiva autorevolezza tale da dispiegare effetti dissuasivi nei confronti di chi dimostri l’inclinazione a deviare dalle linee di corretto comportamento.
E’ ben noto, infatti, che molti procedimenti disciplinari, rimessi dal dirigente della struttura all’Ufficio del contenzioso, spesso vengono archiviati, esponendo i dirigenti proponenti, oppure …partoriscono il topolino!
DIRIGENTISCUOLA si augura che il Governo, nella stesura finale del testo, oltre che tenere conto dei rilievi, alquanto “pesanti”, seppur “garbati”, del Consiglio di Stato, attribuisca al dirigente la gestione dell’intero procedimento disciplinare…se intende, veramente e non solo per effetto mediatico, porre fine al fenomeno.