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INTERESSI DI RIVALSA: INTERLOQUITO CON IL CAPO DIPARTIMENTO N.MINELLA. NELLE MORE UNA GUIDA OPERATIVA

INTERESSI DI RIVALSA: INTERLOQUITO CON IL CAPO DIPARTIMENTO N.MINELLA. NELLE MORE UNA GUIDA OPERATIVA

Continuano a pervenire alle scuole in maniera massiva da parte dell’Agente della riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvisi di addebito per interessi di rivalsa aventi titolo esecutivo con annessa intimazione ad adempiere al pagamento entro il termine di 60gg dalla notifica degli importi ivi indicati, pena la riscossione forzata a mezzo ruolo.

Sul merito e sulla legittimità delle suddette richieste da parte dell’INPS, nonché sugli aspetti endoprocedimentali ivi inerenti, riconducibili per lo più alla genericità ed al mancato obbligo di motivazione dei provvedimenti emessi dall’ente previdenziale, rimandiamo ai  nostri comunicati, a partire dal gennaio del 2024, che testimoniano una costante interlocuzione con il MIM e l’INPS al fine di individuare una soluzione condivisa.

Il Presidente nazionale Attilio Fratta, nell’incontro bilaterale con il Dr. Nando Minnella, nuovo Capo Dipartimento è tornato sull’argomento consegnandogli un corposo dossier e chiedendo un’azione risolutiva da parte del Ministero d’intesa con l’INPS per dare soluzione rapida e definitiva a questa annosa questione.

Il 14 u.s. il Dr. Minnella ha comunicato al presidente Fratta di aver approfondito la questione: è allo studio  una soluzione “informatica” abbastanza matura,   che condividerà con  l’INPS. Nei prossimi giorni ne parlerà con il Capo di Gabinetto e fisseranno un appuntamento con i vertici dell’INPS.

Fermo restando la posizione di DIRIGENTISCUOLA esplicitata nei vari comunicati, in attesa dell’esito dell’incontro di cui sopra, dovendo, comunque, i colleghi riscontrare i suddetti avvisi di pagamento, forniamo indicazioni operative per controdedurre in sede giudiziale ed extragiudiziale.

I FASE

Entro 30gg dal ricevimento dell’avviso di addebito dell’INPS, occorre contestare lo stesso  tramite apposita procedura on-line (www.inps.it, servizi on-line, ricorsi, nuovo ricorso gestione dipendenti pubblici). Come da espresso parere dell’Avvocatura, l’amministrazione datrice di lavoro, prima di soddisfare le pretese di rivalsa dell’INPS, dovrebbe chiedere a quest’ultimo di fornire la prova di aver subito un effettivo danno dal ritardo in cui è incorsa l’Amministrazione medesima (Vedi a tal riguardo l’apposito FAC-SIMILE in AGENDA365) .

II FASE

In caso di esito negativo o, come è prevedibile, di nessun riscontro, ipotesi quest’ultima da intendessi come silenzio-rifiuto, occorre proporre ricorso all’autorità giudiziaria entro il termine di 40gg dalla notifica dell’avviso di addebito presentando ricorso al tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, della circoscrizione in cui ricade la sede INPS che ha emesso l’avviso, contro l’INPS e contro la S.C.C.I SPA-Società di cartolarizzazione dei crediti INPS.

A parere dei legali di DIRIGENTISCUOLA il ricorso dovrà essere presentato per il tramite dell’avvocatura dello Stato e andrà proposto necessariamente in questa fase procedimentale.

Di diverso parere, invece, l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (vedi parere CS1555/2024/25.01.2024) che, a seguito di formale richiesta dell’USR Campania, ha paventato la non obbligatorietà per l’amministrazione della proposizione del ricorso, potendo la stessa, una volta che l’INPS avrà adito l’autorità giudiziaria per il recupero del credito, costituirsi in giudizio per il tramite della stessa Avvocatura.  Il problema è che l’opposizione non sospende l’attività di recupero dell’agente della riscossione, benché la sospensione del versamento potrebbe essere disposta dal Giudice del lavoro nel corso del giudizio di I grado.

Sovviene al riguardo il recente parere dell’Avvocatura Generale dello Stato-Sez.VII del 2024 per il quale la richiesta da parte dell’INPS all’Amministrazione scolastica di vedersi corrisposti gli “interessi di rivalsa” può essere soddisfatta – interamente o parzialmente solo alle seguenti condizioni:

  1. che il credito non sia prescritto (la prescrizione del diritto di credito in esame è di tipo decennale);
  2. che il credito superi l’ammontare previsto. L’INPS procede al recupero dei crediti nel primo semestre dell’anno, se l’importo cumulato a titolo di interesse supera i 500 euro, e nel secondo semestre a prescindere dall’importo, purché il dovuto risulti superiore a 12 euro). Vedi messaggio INPS n. 3550 del 10.10.2023;
  3. che il ritardo nel quale sia incorsa l’amministrazione scolastica sia imputabile a una sua condotta colposa. Sotto questo profilo deve essere l’Amministrazione datrice di lavoro a fornire la prova di aver svolto correttamente tutte le procedure o che, comunque, le stesse abbiano avuto una durata maggiore a causa di specifiche circostanze a essa non imputabili;
  4. che gli interessi legali siano stati corrisposti dal sopra citato istituto previdenziale a decorrere dalla data di scadenza del termine, di volta in volta, individuata dal legislatore per l’adozione del provvedimento sulla domanda;
  5. che l’INPS abbia fornito la prova di aver subito un danno pari all’ammontare richiesto o comunque un pregiudizio economico, sia pure inferiore a quello originariamente preteso.

 

III FASE

Verificate le suddette condizioni l’istituzione scolastica dovrà seguire i seguenti step (VEDI NOTA MIM n.55465 del 25 luglio 2024)

Step 1: in ottemperanza al contenuto del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, alla ricezione di una richiesta di risarcimento degli interessi di rivalsa da parte dell’INPS, l’Amministrazione scolastica potrà chiedere preliminarmente a quest’ultimo di:

  • dimostrare che gli interessi legali siano stati corrisposti dall’INPS a decorrere dalla data di scadenza del termine (condizione 4);
  • fornire prova di aver subito un danno pari all’ammontare richiesto (condizione 5).

 

Step 2: solo nel caso in cui l’INPS fornisca riscontro, dimostrando il rispetto delle condizioni indicate nello step precedente, l’Amministrazione scolastica procede a:

  • verificare che il credito dell’INPS non sia prescritto (condizione 1);
  • verificare che il credito superi l’ammontare previsto, come condizione di procedibilità – 500 euro per il primo semestre e 12 euro per il secondo semestre (condizione 2).

 

Step 3: verificato anche il rispetto delle condizioni di cui allo step 2, la richiesta da parte dell’INPS potrà essere soddisfatta a meno che l’Amministrazione scolastica non sia in grado di dimostrare di aver svolto correttamente tutte le procedure e/o che il ritardo sia stato dovuto a circostanze ad essa non imputabili (condizione 3), anche attraverso una ricostruzione puntuale di tutta la documentazione in possesso della scuola

ALLEGATI (DISPONIBILI IN AGENDA 365 PER I SOLI SOCI)

ALL.1 – COMUNICATI DIRIGENTISCUOLA

ALL.2 fac simile CHIARIMENTI INPS

ALL.3 PARERE DELL’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

ALL.4 –  NOTA MIM n.55465 del 25 luglio 2024)

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