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IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGABILI AI DOCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO DOPO L’ULTIMA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FOGGIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE SANZIONI DISCIPLINARI IRROGABILI AI DOCENTI: ISTRUZIONI PER L’USO DOPO L’ULTIMA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FOGGIA

Con la sentenza n. 7331/16, del giudice del lavoro di Foggia, sono sette le sentenze che annullano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni comminata dal dirigente scolastico a un docente, ai sensi dell’art 55 bis  del D. Lgs. 165/01 come integrato dal D. Lgs. 150/09, c.d. Riforma Brunetta. Mentre la CGIL esulta ogni qualvolta ottiene una sentenza che ridimensiona il potere del D.S, le altre OO.SS., compresa la ex. O.S. dei dirigenti scolastici, tacciono. Nessuna però pubblica le sentenze che rigettano analoghi ricorsi!

A parere dei sette Giudici il D.S. può ben irrogare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, ma non può andare oltre la censura per il personale docente, nonostante l’esplicita previsione del D.L.vo. n. 150/2009.

“Nel Bel Paese ormai ogni magistrato può interpretare o forzare la legge come vuole – afferma Attilio Fratta  segretario della DIRIGENTISCUOLA. Siamo, però convinti che sentenze del genere dipendono anche dalla mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato ed il conseguente ricorso alla delega all’ Amministrazione che non sempre è in grado di confutare le argomentazioni dei ricorrenti.

Naturale il disorientamento dei dirigenti scolastici.

Devono adeguarsi alle sentenze e, quindi, rimettere all’ USR l’avvio dei procedimenti disciplinari che comportano la sospensione dal servizio, con ovvia restituzione al mittente perché la sospensione fino a 10 giorni deve essere irrogata dal D.S., o rispettare la legge?

Ovviamente rispettare la legge! L’art. 55/bis del D.L.vo 165 è chiarissimo: le sanzioni disciplinari di minore gravità, ossia fino alla sospensione dal servizio per 10 giorni rientrano nella competenza del dirigente scolastico. Ci vuole fantasia per asserire che tale competenza vale per il personale ATA e non per quello docente. Sempre nel Bel Paese la giustizia continua ad essere forma e non sostanza! La Corte Europea, evidentemente, non ha insegnato niente. Le OO.SS. farebbero bene a verificare se l’illecito è stato commesso o meno! Difendere persone che commettono illeciti o delinquono ed esaltare per la loro impunibilità sarà pure  legale ma non morale, specie se l’illecito lo commette un docente  che dovrebbe insegnare che le leggi si rispettano!

Nello spirito della DIRIGENTISCUOLA di essere di aiuto e supporto ai soci e alla categoria  abbiamo predisposto l’allegato  pro-memoria con le Istruzioni per l’uso  da utilizzare anche per eventuale memoria in caso di costituzione in giudizio su sub-delega dell’Amministrazione.  Non mi stancherò di ripetere che il Legislatore ha previsto la costituzione presso gli UU.SS.RR. di appositi uffici per la gestione del contenzioso. Di conseguenza l’Avvocatura, quando ritiene di non doversi costituire in giudizio direttamente delega l’Amministrazione e, per Amministrazione, si intende l’Ufficio del contenzioso, non il dirigente scolastico che ben altro da fare che andare in giro per i tribunali.”

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