Pubblicata la nota MIUR prot.n.422 del 18/03/2019 recante le istruzioni operative, in attesa del previsto concerto con il Mef e FP, relative allo schema di decreto interministeriale sugli organici per il prossimo anno 2019/20.
Queste le principali novità normative in merito:
- l’attuazione dell’art. 1, comma 728 e 729 della L. 145/2018 ha previsto 2000 posti comuni aggiuntivi per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria;
- ai sensi del medesimo articolo 1, comma 730, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, l’organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti;
- secondo la previsione dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 si determina un incremento di ulteriori 1169 posti per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale.
Resta invece invariato per questo anno il numero dei posti di potenziamento relativo all’anno precedente (48.812 posti), nonché il contingente dei posti di sostegno (100.080) – comprensivo del relativo potenziamento.
i Direttori degli Uffici scolastici regionali una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici procedono alle eventuali verifiche e controlli con particolare riguardo all’andamento della popolazione scolastica; valutano correttivi anche dettati dall’esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell’esubero di personale docente; provvedono infine al consolidamento dei dati del sistema, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 212 del 2002, i Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procederanno all’accorpamento delle classi a norma delle disposizioni vigenti.
Non sono ammessi sdoppiamenti, né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo in caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano recuperato il debito, non si procede comunque all’istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità. Ai sensi del comma 7, lettera n) dell’art. 1 della legge 107/15 i Dirigenti scolastici possono autorizzare, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o l’articolazione dell’insegnamento di alcune discipline per gruppi separati, anche con riferimento al rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali provvederanno, con proprio decreto, a definire l’adeguamento annuale dell’organico dell’autonomia per la propria regione nel limite delle risorse definite dallo schema di decreto interministeriale come previsto dal comma 69, dell’art. 1 della legge 107/15.
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Nota MIUR prot.n.422 del 18/03/2019