VADEMECUM ADEMPIMENTI VACCINALI A.S. 2019/20
- SCUOLA DELL’INFANZIA: I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari del bambino che non hanno depositato entro il 10 luglio 2019 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse sono stati invitati dalle scuole a depositare la documentazione nei successivi 10 giorni, se questo non è avvenuto i bambini decadono dall’iscrizione per l’a.s. 2019/2020. ( Ai sensi dell’ art.3 c. 5 della legge 31 luglio 2017 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale “per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL COMMA 3 NEI TERMINI PREVISTI COMPORTA LA DECADENZA DALL’ISCRIZIONE”)
- La nota Miur prot.n. 2405 del 06/07/2018, in caso di prima iscrizione, limitava al solo anno scolastico e calendario annuale 2018/19 la possibilità di ammettere alla frequenza con la semplice presentazione di autocertificazione ai sensi del D.L. 445/2000. In caso di iscrizione d’ufficio il minore veniva ammesso alla frequenza in base alla documentazione presentata per l’a.s. 2017/18 a meno che il minore non dovesse essere sottoposto a nuova vaccinazione. Questo regime transitorio è ormai concluso.
- Per quanto riguarda la validità della richiesta di prenotazione bisogna fare riferimento all’art.3, c.1 L.119 del 31/07/2017 “…..la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età, entro la fine dell’anno scolastico, ( o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale ). La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione”
- Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione della documentazione non determina la decadenza dall’iscrizione né l’esclusione dagli esami ma sanzioni amministrative pecuniarie.
- In ogni classe, ove possibile, non vanno inseriti più di due alunni non vaccinati.
- Entro il 31 ottobre le scuole devono comunicare alla ASL le classi in cui sono presenti più di due minori non vaccinati.
- E’ necessario verificare se gli tutti gli operatori scolastici hanno presentato la dichiarazione della propria situazione vaccinale ai sensi del D.P.R. 445/2000, se la dichiarazione è stata presentata in una scuola diversa da quella in cui sono attualmente in servizio la dichiarazione va presentata nuovamente.
Documenti correlati:
- Dichiarazione operatore scolastico
NELL’AREA RISERVATA AI SOCI :
-IL MODELLO DI DECRETO DI SOSPENSIONE
-IL MODELLO DI DECRETO DI ESCLUSIONE