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ATTIVITA’ ALTERNATIVA : ATTRIBUZIONE ORE E CONTRATTI

ATTIVITA’ ALTERNATIVA : ATTRIBUZIONE ORE E CONTRATTI

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’IRC  viene effettuata all’atto dell’iscrizione.

 Scuola dell’infanzia: i genitori devono effettuare la scelta ogni anno scolastico;

 Scuola primaria e secondaria di primo grado:  i genitori devono effettuare la scelta soltanto all’atto dell’iscrizione alla primaria, quindi la stessa è valida per l’intero ciclo (all’interno degli istituti comprensivi);

Scuola secondaria e  percorsi di istruzione degli adulti: la scelta  è effettuata dallo studente, all’atto dell’iscrizione.

La scelta può essere modificata per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. Tale diritto dovrà essere esercitato dal genitore (tranne che per la scuola superiore e per i percorsi di istruzione degli adulti dove sarà esercitato dallo studente).

Sia l’Insegnamento della Religione Cattolica sia l’Insegnamento alternativo ad esso sono insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica.

La programmazione relativa all’Insegnamento alternativo dovrebbe essere inserita all’interno del PTOF previsto dalla Legge 107/2015, in coerenza anche con quanto stabilito dal comma 14. Non ci sono vincoli sulla disciplina da insegnare come attività alternativa, se non quelli derivanti dal fatto che questa non può essere una materia già oggetto di insegnamento nella scuola, in caso contrario sarebbero sfavoriti gli alunni che si avvalgono dell’IRC. il Ministero ha fornito alcuni orientamenti per queste attività con  le CM 129/86 e 130/86. Il Collegio dei Docenti, convocato dal DS entro il primo mese dall’inizio delle lezioni (CM 129/86), ha il compito di programmare  una specifica attività didattica alternativa, che rientrerà a pieno titolo nell’Offerta Formativa della scuola. Il  Dirigente Scolastico deve sottoporre all’esame e alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni. Non c’è un numero minimo di alunni né per l’insegnamento dell’IRC né per l’insegnamento alternativo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con Nota del 7 marzo 2011, prot. n. 26482, trasmessa dal MIUR il  22 marzo 2011, prot. n. 1670, ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito alla gestione economica delle ore alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica. Si specifica, in modo particolare, che le ore alternative all’IRC possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa, senza che comportino un onere a carico della scuola.

Il dirigente scolastico per l’attribuzione delle ore dell’insegnamento alternativo deve seguire un ordine di priorità:

  1. docenti  interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi), da non confondere con i docenti  su posti  di potenziamento.
  2. docenti che hanno dichiarato la  disponibilità ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (possibilità riservata solo ai docenti di scuola secondaria di Primo grado e di Scuola Secondaria di Secondo grado (potrebbero essere anche docenti su posti di potenziamento ma sempre oltre l’orario d’obbligo). Riguardo ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 50 del 2014  esclude la possibilità di superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.

I dirigenti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore con docenti di ruolo, tenuti al completamento orario.

  1. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale. Nel caso in cui non sia possibile assegnare le ore ai docenti delle categorie 1),2)3), potrà essere nominato  il personale supplente da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze (già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali) . In questo caso i dirigenti devono dichiarare,  sotto la propria responsabilità, di non aver potuto coprire tali ore tramite l’attribuzione di ore eccedenti. Per individuare il supplente di attività alternativa non si potrà far riferimento a una specifica graduatoria in quanto non esiste una classe di concorso specifica per cui  il supplente sarà individuato attingendo alle graduatorie la cui disciplina risulta affine.

Per procedere non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva formale alle istituzioni scolastiche da parte degli USR o UST. Le ore in questione non sono equiparabili a quelle delle altre discipline e non incidono nella definizione dell’organico d’istituto.

Le ore non possono essere attribuite ai docenti della classe degli alunni che hanno optato per l’attività alternativa.

Per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternativa.  La nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine del 30 giugno (nota 87 del 07 giugno 2012)

I docenti che svolgono attività alternativa così  come i docenti incaricati dell’IRC  partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per la valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti ( CM 316 del  28.10.1987). La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio, non fa media alla fine dell’anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione.

 

 

 

 

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