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In dirittura d’arrivo il “salvaprecari bis”

In dirittura d’arrivo il “salvaprecari bis”

In dirittura d’arrivo l’esame del d.l. 126/2019 (cosiddetto salvaprecari bis), il cui testo, terminati i lavori da parte delle Commissioni riunite VII ed XI, sarà presentato in aula per la conversione in legge. Molte delle numerose proposte emendative sono state dichiarate inammissibili, in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge ai sensi dell’articolo 96-bis, co.7, del Regolamento della Camera dei Deputati. Si segnalano, di seguito, i principali emendamenti approvati:

Disposizioni urgenti in materia di supplenze.

A decorrere dall’a.s. 2020/2021, per la copertura delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche si utilizzeranno graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, in subordine alle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 del T.U. in materia d’istruzione (D.lgs. n. 297/1994). Per le supplenze brevi e temporanee si utilizzeranno, invece, graduatorie di circolo o di istituto costituite dai docenti inseriti nelle suddette graduatorie provinciali, i quali avranno la possibilità di scegliere sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia per la quale abbiano presentato domanda di inserimento. Per gli incarichi su posto di sostegno sarà istituita un’apposita graduatoria provinciale aperta ai docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione.

La soppressione della terza fascia delle graduatorie d’istituto (docenti in possesso del solo titolo di studio), già prevista dall’art. 1, co. 107, della legge n. 107/2015, è differita all’a.s. 2022/2023. I docenti non abilitati potranno, sino a quella data, inserirsi in terza fascia, ma l’inserimento sarà comunque subordinato al possesso dei 24 CFU di cui al D.lgs. n. 59/2017 (discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche).

Requisiti d’accesso al concorso straordinario.

Viene allargata la fascia temporale del servizio prestato quale requisito per l’accesso alla procedura concorsuale straordinaria: le tre annualità richieste dovranno essere state svolte tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020. I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 parteciperanno con riserva alla procedura.

In merito al requisito del possesso dell’anno di servizio specifico sulla classe di concorso per la quale si concorre, è valutabile altresì il servizio su posto di sostegno, anche se prestato in assenza di specializzazione.

Sarà preso in considerazione anche il servizio prestato nei progetti regionali, purchè reso per l’intero corso per il quale è stato conferito l’incarico.

Sono ammessi con riserva al concorso ordinario e alla procedura straordinaria anche i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione per il sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 126/2019, purchè conseguano il relativo titolo entro il 31 luglio 2020.

Procedura abilitante.

Sono ammessi alla procedura concorsuale ai soli fini abilitativi anche i docenti che abbiano prestato i richiesti 3 anni cumulativamente presso le istituzioni statali e paritarie, nonché nei percorsi di cui al D.lgs. n. 76/2005, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purchè per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso individuate dal D.P.R. n. 19/2016.

Graduatorie concorso 2016.

I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari per titoli ed esami per posti di docente banditi nel 2016 possono proporre istanza per l’inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine.

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