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Un altro elemento di criticità in materia di dichiarazioni non veritiere alla luce della sentenza della Corte di cassazione, n. 18699 dell’11 luglio 2019.

Un altro elemento di criticità in materia di dichiarazioni non veritiere alla luce della sentenza della Corte di cassazione, n. 18699 dell’11 luglio 2019.

Avevamo appena dato notizia dell’ordinanza della Corte di Cassazione – sezione lavoro, n. 28111 del 31.10.19; che, vanificando in fatto una norma imperativa con una sorta di interpretazione abrogatrice, ha in via ricognitiva statuito l’incompetenza dei dirigenti scolastici nell’irrogare sanzioni disciplinari sospensive (nel limite massimo di dieci giorni), in difformità di quanto invece a suo tempo disposto dalla c.m. 88/10.

E siamo ora divenuti partecipi, mercé colleghi alle prese con dichiarazioni non veritiere, e penalmente sanzionabili, di personale della scuola in occasione della stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, della sentenza n. 18699 dell’11 luglio 2019, emessa dalla medesima sezione della Suprema corte di legittimità.

Censurando ogni automatismo in materia, essa ha affermato il principio di diritto, secondo cui Il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, (solo) allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A (esempi tipici potrebbero essere la mancata produzione del titolo di studio richiesto, o la falsa dichiarazione di non essere incorsi in condanna definitiva per particolari reati che precludono l’accesso al pubblico impiego).

Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto (ad opera dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari), la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.

In ragione di ciò, ricorrendo l’evenienza, non rara, di dichiarazioni risultate poi mendaci, si suggerisce ai dirigenti scolastici di determinarsi come di seguito schematizzato:

1) inoltro di denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Repubblica della provincia competente (atto, comunque, sempre dovuto ai sensi dell’art. 331 c.p.p.);

2) segnalazione al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari;

3) mantenimento in servizio del soggetto inciso, salvo diverse determinazioni del predetto Ufficio, tra le quali la sospensione cautelare.

In allegato i fac-simili, integrati al bisogno e tradotti su carta intestata dell’istituzione scolastica.

Post scriptum

Poiché arriverà, inesorabile, la lettera dell’avvocato di parte, è utile trascrivere l’articolo 73 del D.P.R. 445/2000, al di cui tenore Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.

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