Gli obblighi di lavoro dei docenti in regime di part-time in relazione alle attività funzionali fino a poco tempo fa venivano riproporzionati, senza fare distinzione alcuna, in base alla durata della prestazione lavorativa. A cambiare la prassi è intervenuta una sentenza (n. 7320 del 14.03.2019) della Suprema Corte di Cassazione che fa chiarezza proprio in merito alla quantificazione delle ore funzionali all’insegnamento dovute dai docenti in regime di part time.
Il caso è il seguente: una docente presenta ricorso al tribunale allo scopo di ottenere l’accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all’insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, il ricorso viene rigettato; in secondo grado la Corte d’Appello di Perugia respinge l’appello e la questione arriva alla Corte di Cassazione che si pronuncia in maniera chiarissima confermando quanto sostenuto dal precedente grado di giudizio. La suprema Corte sviluppa una trattazione particolarmente ampia e completa del quadro normativo e contrattuale perché nel caso in cui le doglianze riguardino l’interpretazione di contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs.165/2001 la Corte è abilitata alla diretta lettura dell’intero testo contrattuale anche nelle parti non investite dalle censure.
La sentenza premette – richiamando esplicitamente la normativa contrattuale – che la funzione docente è intesa a “… promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici …. (art. 26,co.1, Ccnl 29.11.2007).
Si precisa che i docenti affiancano, alla pratica professionale individuale, una dimensione collegiale. Ed è nella dimensione collegiale che i docenti “… elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici“,il piano dell’offerta formativa, “..adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento”. Gli obblighi di lavoro non si esauriscono nell’attività di insegnamento ma si estendono a TUTTE le attività funzionali rispetto alla prima che fanno parte della funzione docente considerata nella sua interezza e peculiarità.
Non a caso le parti collettive nel disciplinare gli obblighi del lavoro del personale docente lavoro hanno inteso distinguere tra attività funzionali individuali e collegiali ricomprendendo in queste ultime:
a) la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue,
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue,
c) Io svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione
Si sottolinea che la disciplina del tempo parziale, dettata dall’art. 46 del CCNL 4.8.1995, poi ripreso dall’art. 36 del CCNL 24.7.2003 e dall’art. 39 del CCNL 29.11.2007, risente delle specificità proprie della funzione docente.
La Corte richiama la piena validità della disciplina prevista dall’art. 7, comma 7, dell’O.M. n. 446/1997, atteso che la stessa fonte pattizia specifica: “… nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno” (art. 39, comma 8, Ccnl 29.11.2007).
Sottolinea che “… l’apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al Collegio dei docenti, per la natura e i compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato”
La Corte conclude, in merito al caso specifico: “il regolamento dettato dal contratto collettivo e daII’ordinanza ministeriale, che integra a pieno titolo quello individuale, è chiaro nel prevedere l’obbligo, anche per il docente part time, di rendere le attività funzionali con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno, con la conseguenza che la predeterminazione dei giorni nei quali deve essere collocata la prestazione lavorativa resta limitata all’attività di insegnamento e non si estende a quelle funzionali;”
La ricorrente, inoltre, viene condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Vogliamo sottolineare un altro aspetto a nostro avviso molto significativo: nella premessa si riporta che la Corte d’Appello di Perugia– a differenza di quanto lamentato dalla ricorrente – esclude che i richiami del dirigente scolastico e le iniziative disciplinari fossero indice di un atteggiamento vessatorio o ostile ma, al contrario, costituivano doveroso esercizio dei poteri organizzativi propri del dirigente, il quale era tenuto a contemperare le esigenze dell’istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti; attribuendo prevalenza alle prime in caso di inconciliabilità.
Ci auguriamo che la sentenza metta la parola fine a sterili contestazioni e accuse ingiustificate ai dirigenti che osservano le norma considerato che in Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria e tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”.
Documenti correlati:
- sentenza 7320 del 14.03.2019