Le attività didattiche in presenza sono riprese da pochi giorni eppure sono già stati segnalati svariati casi di contagio e di quarantena per contatto con casi conclamati o sospetti. Al momento del rientro sono emersi i problemi : quando è necessaria la certificazione? Quale certificazione presentare? In data odierna il Ministero della Salute ha emanato una nota avente per oggetto: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2, che fa luce sulla questione. In particolare vengono definiti quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, sia in riferimento agli alunni che al personale scolastico. In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale. Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico.
- Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. Se il test risulta positivo, (alunno o operatore) si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità è necessario effettuare due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
- Se il test diagnostico è negativo il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.
- Se un alunno o un operatore scolastico è convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti non necessitano di quarantena
Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia
- In caso di contagio, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
- In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
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Nota Ministero della salute 24 settembre