Vinto l’ennesimo ricorso proposto per far valere la tutela di cui all’art. 33, comma quinto, della Legge n. 104 del 1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il Giudice del Lavoro di Milano ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Benedetto Ronchi del foro di Trani che ringraziamo per averci partecipato la sentenza.
Ricorso ampiamente articolato al pari delle argomentazioni del Giudice che, dopo aver, citando ogni possibile sentenza, analizzato la violazione della l. 104, della Costituzione, delle norme europee, della Carta di Nizza, della Convenzione delle Nazioni Unite, della Corte di Giustizia Europea, non solo dichiara il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, ma aggiunge che “L’interpretazione adottata dal Ministero resistente del disposto del bando comporta lo sradicamento del lavoratore dal luogo di residenza del parente da curare, che implica un grave pregiudizio per le esigenze di assistenza, ragionevolmente radicate nel luogo prefato: si attua in tal modo una compressione ingiustificata di un diritto costituzionalmente protetto, atteso che, una volta avvenuta l’assegnazione ad una regione comunque distante anche di centinaia di chilometri dal domicilio del famigliare handicappato da assistere, per il lavoratore risulta poi del tutto indifferente la scelta tra l’una e l’altra sede nell’ambito della regione”.
Aggiungiamo noi: non bastano 20.000 euro di stipendio al mese per comprendere una cosa così banale? E’ una presa in giro consentire ad una persona di scegliere la sede dopo averla sbattuta a oltre mille chilometri di distanza!
Afferma, inoltre, il Giudice, smontando le banali argomentazioni dell’Amministrazione che si trincerava sul “è previsto dal bando”, che non rileva quanto stabilito nel bando, trattandosi di norma secondaria, se in contrasto con la norma primaria. E ci voleva il Giudice ad affermare anche questo banale ed elementare principio? Affermasse il contrario uno studente al primo anno di Giurisprudenza, lo inviterebbero a cambiare professione.
Quel che è più grave è che queste osservazioni e argomentazioni DIRIGENTISCUOLA le ha URLATE, all’allora Capo dipartimento Carmela Palumbo, nel disperato tentativo di evitare un annunciato disastro e non solo per i titolari della legge 104. L’articolato documento con i criteri da adottare per l’affidamento degli incarichi, che avrebbe anche evitato l’esilio di oltre mille persone, DIRIGENTISCUOLA lo ha depositato in sede di informativa, ma non è stato preso in alcuna considerazione. Solo dopo aver combinato il disastro la Dr.ssa Palumbo ha avuto il coraggio di confessare al Presidente di DIRIGENTISCUOLA di non averlo letto prima di avviare le operazioni… visto che le altre OO.SS. presenti al tavolo non erano d’accordo. Avrebbe fatto ancora in tempo, come le fu chiesto, a rimediare rifacendo tutte le operazioni, ma le è mancato il coraggio. La proposta di DIRIGENTISCUOLA era, oltre che legittima, elementare, al pari delle considerazioni del Giudice: se l’Amministrazione per sua scelta, peraltro, condivisa e sostenuta, ha gestito il concorso a livello nazionale, essendo il ruolo regionale, avrebbe dovuto semplicemente consentire a tutti gli inclusi in graduatoria di scegliere la regione costituendo le graduatorie regionali. Ognuno sarebbe rimasto nella sua regione, magari entrando l’anno successivo. Per le regioni eventualmente incapienti bastava poi applicare la stessa norma del concorso del 2011: l’ affidamento dell’incarico interregionale, impropriamente definita mobilità interregionale. Anche questo era un concetto difficile da comprendere per chi guadagna solo 20.000 euro al mese.
Quel che è più grave è che i responsabili – rectius “la” responsabile – non rispondono del danno e delle tragedie famigliari o delle rinunce coatte. Non rispondono neanche del danno erariale.
Solo per il ricorso che ci occupa l’Amministrazione è stata condannata a “Euro 4.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%” ovvero a circa 6.000 euro. Se calcoliamo che fino ad ora, e solo fino ad ora, le condanne alle spese sono circa un centinaio, il danno erariale ammonta a qualche centinaia di migliaia di euro. E non esistono attenuanti. Esistono sia il dolo che la colpa.
Se poi si aggiunge il danno materiale e non degli esiliati e delle istituzioni scolastiche coinvolte il danno è incalcolabile. E nessuno paga? Nessuno denuncia alla Corte dei Conti, nessuno sanziona?
Per una sentenza anche con condanna irrisoria alle spese a un Dirigente scolastico, la responsabile di questo misfatto non solo avrebbe sanzionato l’inciso ma lo avrebbe anche deferito alla corte dei Conti.
Rimediare al danno ora è difficilissimo ma non impossibile, occorre solo molto coraggio, ma almeno si renda GIUSTIZIA e si recuperi il danno erariale. Al danno non si può aggiungere la beffa!