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ANCORA SUL RICONOSCIMENTO ECONOMICO E PROGRESSIONE DI CARRIERA DELL’ ANNO 2013

ANCORA SUL RICONOSCIMENTO ECONOMICO E PROGRESSIONE DI CARRIERA DELL’ ANNO 2013

Con il rinnovato vigore di questi giorni della campagna vertenziale delle OO.SS. di comparto per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini della ricostruzione e dell’avanzamento di carriera dei docenti e del personale ATA, anche DIRIGENTISCUOLA ritiene doveroso tornare sul tema, già affrontato in precedenza, quando cominciavano ad arrivare le diffide nelle segreterie scolastiche.

Il rinnovato interesse per la vicenda ha una duplice motivazione:

  1. Da un lato, la recente ordinanza n. 16133/2024 dell’11/06/2024 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che ha dichiarato valido il servizio prestato nell’anno 2013 dal personale docente e ATA,  ai fini del riconoscimento giuridico per l’inquadramento in una fascia stipendiale superiore;
  2. Dall’altro, l’avvicinarsi della data della prossima rilevazione della rappresentatività, ossia il 31/12/2024.

 

Per onestà e completezza delle informazioni, è doveroso precisare che, ad oggi, nonostante la sentenza favorevole della Corte di Appello di Firenze del 30/01/2024 e l’ordinanza della Corte di Cassazione del giugno 2024, per ottenere il beneficio di cui sopra è necessario ricorrere al giudice del lavoro.

Per fare ciò, non esiste una scadenza immediata, come qualcuno potrebbe far credere!

Inoltre, la situazione favorevole al ricorrente va valutata caso per caso.

All’interno di Agenda 365 – Sezione RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO è presente un approfondimento sul tema, alla luce della sentenza, con esempi pratici per valutare, prima di ogni iniziativa, se la propria situazione personale rientri o meno nella fattispecie della sentenza.

DIRIGENTISCUOLA è disponibile a supportare i soci, oggi dirigenti scolastici e  docenti nel 2013,che lo richiederanno, mettendo a disposizione la modulistica da inoltrare alla scuola di titolarità  e al MIM, solo dopo aver valutato l’opportunità di ricorrere al giudice, in base alla casistica contemplata nella sentenza che abbiamo tradotto in esempi pratici, verificabili personalmente dagli interessati.

Ricordiamo che una causa presso il giudice del lavoro comporta, in maniera assai frequente negli ultimi anni, la condanna alle spese in caso di soccombenza in giudizio con cifre da “capogiro ” che possono arrivare anche a 25.000 euro, come accaduto di recente. Una vicenda, quest’ultima, legata  al mondo della scuola, in cui chi aveva promesso una vittoria certa e si era offerto di seguire il ricorso, alla fine si è defilato, lasciando la totalità delle spese a carico dell’unica  ricorrente.

Poniamo in evidenza ciò  per evitare che anche il RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELL’ANNO 2013  si trasformi  nell’ennesimo specchietto per le allodole, abbagliante nelle cifre non correttamente quantificate, ingannevole nei fini.

 

 

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