Il ministero prende atto della sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021 e fornisce le prime indicazioni operative al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario. Secondo quanto indicato nella nota n. 2044 del 17.09.2021, le scuole dovranno redigere i Piani Educativi Individualizzati entro i termini indicati all’art. 7, comma 2, lettera g) del citato D. Lgs. 66/2017 (“di norma, non oltre il mese di ottobre”), ma nel rispetto della recente sentenza TAR.
I riferimenti normativi tutt’ora validi sono rappresentati dal decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm..ii., in particolare l’art. 7, comma 2, che si riferisce al PEI e l’art. 9 che si riferisce ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11).
Le censure del TAR si possono così riassumere:
- Composizione e funzioni del GLO;
- Possibilità di frequenza con orario ridotto;
- Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità;
- Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza;
Il ministero, tenendo conto di tali censure, fornisce le seguenti indicazioni:
- Modulistica: il PEI va redatto secondo la modulistica dell’a.s. 2019/20, riadattata con gli articoli 7 e 9 del D.Lgs 66/2017 entro il mese di ottobre.
- Composizione e funzioni del GLO: si ritiene opportuno che nel funzionamento di tale organismo non siano poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa.
- Possibilità di frequenza con orario ridotto: non può essere previsto un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria – con conseguente contrasto con le disposizioni di carattere generale sull’obbligo di frequenza – in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute.
- Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità: non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate.
- Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l’assistenza: in assenza di una modifica effettiva delle modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva e delle discendenti certificazioni – che dovrà attuarsi mediante l’adozione delle Linee guida da parte del Ministero della Salute – non si possono predeterminare, attraverso un “range”, le ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame dello stesso rispetto al “debito di funzionamento ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale”.
Si raccomanda la lettura attenta della sentenza, già analizzata da DIRIGENTISCUOLA,