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ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E COLLABORATORI SCOLASTICI

ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E COLLABORATORI SCOLASTICI

Giungono segnalazioni da parte delle scuole di difficoltà nel garantire l’assistenza e la piena integrazione degli alunni diversamente abili a causa della presa di posizione di collaboratori scolastici che ritengono di non doversi occupare dell’assistenza e dell’igiene degli alunni con disabilità provvedendo  anche, ove necessario, al cambio del pannolino. Evidentemente sono stati male informati. Fermo restando l’apprezzamento di questo profilo professionale,  il riconoscimento  del contributo che esso fornisce all’istituzione scolastica, specie nel 1° ciclo e sottolineando che non si vuol fare  “di tutta l’erba  un fascio”, urge fare delle precisazioni.

La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con sentenza n. 22786/16 depositata il 30 Maggio 2016 ha ribadito la condanna penale a tre   collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del  pannolino ad un’alunna disabile. Le tre collaboratrici in un primo momento assolte, quindi condannate dalla Corte di appello d’Appello di Napoli il 29 ottobre 2014, pur essendo intervenuta la prescrizione, avevano presentato appello alla suprema Corte per ottenere una sentenza assolutoria dal reato ascritto e la cancellazione del risarcimento.  La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, respingendo puntualmente tutti i motivi del ricorso e confermando sia il reato sia il risarcimento, condannando le ricorrenti finanche al pagamento delle spese processuali. Il reato notificato è quello di “rifiuto d’atti d’ufficio”,  il risarcimento spetta ai  i genitori della bambina disabile in quanto  sono riusciti a dimostrare in tutti i gradi di giudizio che le escoriazioni presentate dalla bambina erano dovute alla carente assistenza igienica consistente nel mancato cambio del pannolino.

Le collaboratrici non hanno rispettato il contratto di lavoro. In base all’articolo 47 del CCNL per l’area A, infatti,  è previsto che, tra le mansioni ordinarie dei collaboratori scolastici, rientra quello «dell’assistenza materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene degli alunni con disabilità».  L’aspetto ancora più significativo  della sentenza è rappresentato dal principio  che i collaboratori scolastici, nell’esercizio delle loro funzioni di assistenza materiale ad alunni con disabilità, sono incaricati di un pubblico servizio, pur non essendo dei pubblici ufficiali. Ecco perché la Cassazione ritiene che il rifiuto di tale assistenza (che comprende anche il cambio del pannolino) equivale al rifiuto di atti d’ufficio.

La Corte di Cassazione ha anche affrontato direttamente il tema dell’esigibilità della mansione concludendo in modo netto che “non vi è dubbio che, sulla base di un obbligo contrattuale, le imputate fossero tenute a prestare assistenza alla minore per le sue esigenza igieniche” rigettando la tesi della difesa secondo la quale si sarebbe trattato, invece, di “ funzioni aggiuntive incentivate attribuibili solo al personale di ruolo all’esito di specifici corsi di formazione”. I collaboratori scolastici, quindi, sono tenuti al cambio del pannolino anche  se non hanno mai ricevuto, per tale mansione, né una formazione specifica né un compenso a ciò finalizzato.

La sentenza in oggetto  aggiunge un ulteriore, importante, deterrente  e cioè la possibilità di condanna penale per rifiuto d’atti d’ufficio, che potrà aiutare in futuro ad evitare il ripetersi di episodi di mancata assistenza.

Documenti correlati

– La Sentenza 22786/16 della Corte di Cassazione

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