Risulta che alcuni collegi dei docenti, appositamente convocati, abbiano, al riguardo, già provveduto.
Ai colleghi che ci hanno chiesto come regolarsi a fronte di richieste di docenti e di RSU di convocare il Collegio dei docenti, rispondiamo che:
1. Le materie per cui il Collegio dei docenti può essere – sempre ed esclusivamente dal dirigente scolastico – convocato e deliberare sono quelle, e solo quelle, codificate nell’art. 7 del D.Lgs 297/94 e/o richiamate da altre fonti, incluse quelle di natura contrattuale: tutte inerenti all’ambito tecnico-professionale;
2. In nessun caso il Collegio può debordare dalle proprie competenze per contrastare scelte politiche che spettano al Parlamento o ad altri organi della Repubblica;
3. Sotto pena di incorrere in responsabilità disciplinare, il dirigente scolastico ha l’obbligo di non dare esecuzione a delibere illegittime, cioè non previste da disposizioni di legge o contrarie alla legge, e ancor prima e a fortiori di non procedere alla richiesta convocazione dell’organo in tal senso.
4. Documenti tipo quello diffuso dall’ANIEF, al massimo, possono essere approvati da una Assemblea sindacale, non certamente da un Collegio dei docenti.
5. E’ il caso di ricordare il richiamo fatto dal D.L.vo n. 150/2009 agli artt. 2104 (diligenza del prestatore di lavoro) e 2015 (obbligo di fedeltà) del C.C., il cui mancato rispetto è soggetto a sanzione disciplinare.