La polemica è scoppiata e come sempre DIRIGENTISCUOLA non rimane silente.
Il nuovo CCNL del comparto è entrato in vigore il 19/01/2024, il giorno successivo a quello della firma.
Dal 19 gennaio, quindi, “la contrattazione collettiva integrativa […] si svolge a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.” (art. 2 c. 2 let. c del CCNL).
Ne deriva che se un’organizzazione sindacale non firma il CCNL non può e non deve partecipare ai tavoli delle istituzioni scolastiche.
Tanto per essere chiari, i titolari legittimati a partecipare ai contratti integrativi d’istituto sono ESCLUSIVAMENTE le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL, ossia CISL FSUR, FLC CGIL, SNALS CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, ANIEF.
Nonostante la norma sia chiarissima, la UIL, che non ha firmato il CCNL, ha inondato le scuole con diffide che hanno il sapore della minaccia, annunciando tutele, ovvero ricorsi per condotta antisindacale, nella speranza che qualche dirigente “sprovveduto” la convocasse mettendo a rischio la validità dell’incontro e dell’eventuale firma della contrattazione integrativa.
DIRIGENTISCUOLA ha immediatamente tranquillizzato i propri soci. Ad abundantiam il presidente Fratta ha contattato la responsabile ARAN, dr.ssa Vittoria Marongiu, che non ha potuto far altro che confermare la previsione normativa.
“Colgo l’occasione – conclude il Presidente Fratta – di ricordare che chi ritiene sia stato leso un suo diritto, invece di inviare diffide, può tutelarsi nelle sedi opportune. Ricordo ancora che non vi è nessun obbligo di ottemperare alle diffide, né tantomeno di rispondere alle stesse, specie quando sono palesemente illegittime, come quelle inviate dalla UIL. La norma potrebbe anche essere sbagliata o non condivisa, ma… dura lex sed lex! Se la UIL vuole partecipare alla contrattazione integrativa, a qualsiasi livello, deve prima firmare il CCNL e lo può fare in qualsiasi momento. Parimenti la UIL, se ritiene illegittima la norma, la può impugnare.“