Alcuni Dirigenti hanno segnalato – chiedendo il parere di DIRIGENTISCUOLA – di aver ricevuto, da parte di una O.S., richiesta di messa a disposizione di un locale, ai sensi dell’art. 6 del CCNQ del 4 dicembre 2017, “al fine di esplicare la propria attività sindacale una volta alla settimana per circa due ore”.
E’ stato perfino trasmesso l’articolo di un giornale con il quale si annuncia l’inaugurazione della sede provinciale di un sindacato non rappresentativo presso un istituto di Salerno, in locali messi a disposizione da una dirigente, presidente provinciale dello stesso sindacato, la quale, all’occorrenza coadiuvata da un avvocato, offrirà “consulenza e supporto ai dirigenti scolastici della provincia”, ogni primo e terzo martedì del mese in orario pomeridiano. Evidentemente la dirigente dell’istituto è così convinta della legittimità del suo operato da renderlo addirittura pubblico! Incoscienza, buona fede o ignoranza delle norme e delle conseguenti responsabilità?
La concessione di un locale dell’Amministrazione, e non del singolo istituto, è regolata dagli articoli 3, 6, 39 e 40 del CCNQ del 4/12/2017, novellato dal CCNQ del 19/11/2019, oltre che dall’ art. 4, c. 1 lett. C) e c. 4 lett. B) del vigente CCNL del comparto per il caso che ci occupa. Ovviamente, per quanto riguarda l’AREA, bisogna far riferimento al CCNL dell’Area Istruzione e ricerca, fermo restando norme del CCNQ. Detta normativa è riportata in allegato.
Dalla lettura delle norme richiamate si evince che la concessione non va rilasciata “de plano”: esistono condizioni ben precise regolate, appunto, dal combinato disposto delle citate norme che i dirigenti devono tenere presente per poter valutare le richieste pervenute, a partire dalla regolarità delle stesse, dai requisiti dei richiedenti e dai criteri previsti biennalmente dalla contrattazione nazionale e quadriennalmente dalla contrattazione regionale ai sensi del citato art. 4 del CCNL del comparto.
Criteri che non solo non sono stati stabiliti, ma che, quant’anche fossero stati stabiliti, varrebbero solo per le sigle rappresentative firmatarie del CCNL, del CIN e del CIR. Sconcertante e ingannevole la richiesta, specie se poi i locali vengono richiesti da una sigla rappresentativa nel COMPARTO, ma non firmataria, per essere poi utilizzati come sede regionale di un altro sindacato d’AREA non rappresentativo.
E’ più incosciente o ingannevole il richiedente che espone perfino i propri soci, o i dirigenti che credono e non verificano prima di concedere?
Pur rimandando allo studio della norma proviamo a sintetizzare condizioni e aspetti principali:
1- I locali vanno messi a disposizione, ricorrendone le condizioni, dei dirigenti sindacali di cui all’art. 3 del CCNQ per consentire “l’esercizio delle loro attività”.
2- Le OO.SS. rappresentative devono comunicare preventivamente per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al c. 1 dell’art. 3.
3- L’amministrazione concedente deve avere almeno duecento dipendenti (art. 6, c. 1) per concedere i locali per “l’esercizio delle loro attività”; se il numero dei dipendenti è inferiore, il locale deve essere messo a disposizione solo “per le loro riunioni” (art. 6, c. 2)
4- Gli articoli da 4 a 6 (nel caso che ci occupa solo il 6) del CCNQ costituiscono linee di indirizzo per i contratti collettivi dei comparti e delle aree (Art. 40 c. 2 del CCNQ/17).
5- L’art. 4 c. 1 lett. C) e c. 4 lett. B) del vigente CCNL del comparto ha rimesso la fissazione dei criteri per la concessione dei locali alle OO.SS. alla contrattazione nazionale biennale ed alla contrattazione regionale quadriennale, non alla singola organizzazione. Detti criteri non sono stati stabiliti e, comunque, sarebbero valevoli solo per i firmatari del CCNL, del CIN e dei CIR e, l’O.S. richiedente non ha firmato il CCNL e, men che meno il CIN e i CIR.
6- Tutte le prerogative sindacali disciplinate e previste dal CCNQ – e quindi la concessione dei locali – non competono alle OO.SS. non rappresentative (Art. 39).
Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito onde evitare e prevenire responsabilità anche di natura penale e disciplinare, è di palmare evidenza che la richiesta va motivatamente respinta. E’ altrettanto evidente che la concessione di locali da utilizzare addirittura come sede per un sindacato non rappresentativo è assolutamente contra legem!!
In allegato:
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- MODELLO PER IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO (quest’ultimo scaricabile solo previo accesso con le credenziali)