Con il Messaggio numero 1276 del 25-03-2021 l’INPS ha fornito le prime informazioni a cui seguiranno, a breve, altre indicazioni operative rispetto al nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l’attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30.
Il problema che si era presentato in questi giorni è stato rappresentato dall’impossibilità di accedere alla piattaforma INPS per l’inoltro della richiesta in quanto la piattaforma non era stata ancora aggiornata, a risolvere la questione interviene il messaggio in oggetto perché “L’Istituto sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo. È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo.”
Riguardo la retroattività bisogna chiarire che si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 e solo per gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti che potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica.
Il congedo si riferisce all’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021 e può essere fruito in tutto o in parte per le situazioni previste dalla norma.
LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall’INPS
LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI
I genitori lavoratori dipendenti pubblici devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all’INPS.
A CHI SPETTA IL CONGEDO
- Ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli minori di anni 14 per i quali è richiesto il requisito della convivenza. Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
- Ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni) che hanno figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per questi casi non si applica il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età.
- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
1) l’infezione da SARS Covid-19;
2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
4) la chiusura del centro assistenziale diurno
Si sollecita il Ministero dell’istruzione a fornire tempestivamente le indicazioni operative per la fruizione del congedo per i genitori lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e l’aggiornamento del sistema SIDI.