Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell’USR Toscana delimitando i danni della precedente sentenza del TAR Toscana

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell’USR Toscana delimitando i danni della precedente sentenza del TAR Toscana

Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana e recante il n. 1090/2012 i signori Puccianti, Startari, Ciocchetti, Pucci, Bonacchi, Corci, Cipollini e Bigiarini, premesso di aver partecipato senza successo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011), impugnavano gli atti della serie procedimentale, sino all’approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti della procedura.

In particolare, i primi Giudici hanno ritenuto fondati: a) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che la composizione della commissione di valutazione risultasse violativa dell’articolo 10 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (‘Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296’); b) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che i verbali di gara palesassero una violazione, da parte dei membri della Commissione, del principio di collegialità nella lettura e successiva valutazione degli elaborati.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si sono costituiti in giudizio i signori Castagna, Cantone, Ciaffone, Costagliola e Crosic i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello.

Si sono altresì costituiti in giudizio i signori Puccinati, Startari, Ciocchetti, Pucci, Bonacchi, Corci, Cipollini e Bigiarini (ricorrenti vittoriosi in primo grado) i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell’appello ed hanno, altresì, proposto appello incidentale condizionato alla mancata reiezione dell’appello stesso.

Con ordinanza 2 luglio 2013, n. 2463 questo Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto da una candidata al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011) e, per l’effetto, sono stati annullati gli atti della serie concorsuale, sino all’approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.
  2. In primo luogo il Collegio ritiene di esaminare il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe in relazione al profilo di illegittimità (ex se idoneo a sortire effetto invalidante sull’intera serie procedimentale, nei limiti che fra breve si esporranno) relativo alla violazione delle previsioni di cui all’articolo 10 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (‘Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296’).

Al riguardo, si ritiene di svolgere alcune considerazioni preliminari in diritto e in fatto.

2.1. Dal punto di vista normativo, la disposizione centrale ai fini della corretta impostazione della questione è l’articolo 10 del richiamato decreto n. 140 del 2008 (si tratta di un decreto che è stato interamente abrogato ad opera del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 – convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 – ma le cui disposizioni sono certamente rilevanti ratione temporis ai fini della definizione della presente vicenda).

Ai fini della presente decisione vengono in particolare in rilievo i commi 3 e 4 del richiamato articolo 10.

Ai sensi del comma 3, in particolare, i presidenti delle commissioni di concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica “ [sono scelti] tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni”.

Il successivo comma 4 stabili(va), poi, che “gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l’altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni”.

2.2. In punto di fatto era avvenuto che la commissione di concorso risultasse inizialmente composta da un docente universitario (prof. Parlato), da un dirigente scolastico (prof.ssa Bonalumi) e da un dirigente tecnico (dott. Vigiani).

A seguito della rinunzia all’incarico da parte del presidente, prof. Parlato, si era in un primo momento valutata la possibilità di sostituirlo con il prof. De Gregorio (già dirigente generale), ma tale sostituzione non si era resa possibile in quanto il professionista in parola era stato già designato per la medesima funzione nell’ambito dell’analoga sessione concorsuale per la Regione Abruzzo.

Si era poi valutata la possibilità di nominare presidente la dott.ssa Dominici (già dirigente generale), ma anche tale sostituzione non si era resa possibile in quanto la dott.ssa Dominici era stata già designata per la medesima funzione nell’ambito della sessione concorsuale per la Regione Emilia-Romagna.

Con riferimento, poi, a un terzo aspirante alla carica (il prof. Catarsi), in possesso dei requisiti di cui alla prima parte del richiamato articolo 10 (nonché ultimo, secondo quanto riferito dall’amministrazione), “egli non [aveva] potuto essere contattato in tempo utile, considerati i tempi ristretti a disposizione dell’amministrazione per il prosieguo delle operazioni concorsuali”.

Pertanto, con il decreto in data 2 aprile 2012 (impugnato in primo grado), il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana aveva proceduto a modificare e integrare la composizione della Commissione, la quale risultava da ultimo composta dal dott. Vigiani (dirigente tecnico, presidente), dalla prof.ssa Bonalumi (dirigente scolastico, componente) e dal prof. Calusi (dirigente scolastico, componente).

La decisione in parola era stata giustificata dall’amministrazione appellante “ [con il] fine di garantire, da un lato, la maggiore speditezza nelle operazioni concorsuali e il rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa per la conclusione della procedura concorsuale e, dall’altro, in ossequio al principio di par condicio, tenuto anche conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima”.

La commissione aveva quindi proceduto a svolgere le operazioni concorsuali (già avviate, in verità, dalla commissione nella composizione originaria) in tale rinnovata composizione, ritenuta dipoi dai primi Giudici violativa delle pertinenti disposizioni regolamentari (i.e.: del più volte richiamato d.P.R. 140 del 2008).

2.3. Ebbene, ricostruiti in tal modo i termini giuridici e fattuali della questione, il Collegio ritiene che l’appello in epigrafe non possa trovare accoglimento, dovendosi – a contrario – confermare la correttezza della decisione impugnata, con cui si è ritenuto che le operazioni concorsuali risultassero ab imo viziate a cagione della illegittima composizione della commissione di concorso.

2.3.1. In particolare, i primi Giudici hanno condivisibilmente affermato che il più volte richiamato articolo 10 delinea un sistema di individuazione dei candidati alla carica di presidente della commissione dal carattere marcatamente sussidiario: un sistema nell’ambito del quale la possibilità di nominare presidente un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico (invece che professori universitari, magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o dirigenti generali) assume carattere marcatamente subordinato e risulta possibile solo al ricorrere di stringenti presupposti.

Ed infatti, anche a non voler ritenere che la disposizione della cui applicazione si tratta (la quale ammette che tale designazione succedanea operi solo “in carenza di personale nelle qualifiche citate”) postuli la previa rinunzia da parte di un numero elevatissimo di potenziali candidati in possesso dei prescritti requisiti (il che, a ben vedere, svuoterebbe di significato la possibilità stessa di procedere alla nomina – per così dire – ‘succedanea’, privando la disposizione dell’evidente carattere ‘di chiusura’ che, pure, le è proprio), nondimeno deve evitarsi di interpretare la medesima disposizione secondo un’opzione diametralmente opposta e, di fatto, tale da privare in concreto di significato la previsione che individua in alcuni gruppi di professionisti quelli primariamente deputati a rivestire la delicata carica di presidente delle Commissioni di concorso.

Si intende con ciò dire che la legittimità della designazione quale presidente della commissione di un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico non postula la previa rinunzia (oppure, la generica ‘carenza’) di un numero sostanzialmente indefinito di candidati ‘naturali’ alla carica. Tuttavia – al fine di non incorrere in una sorta di ‘errore pendolare’ in sede interpretativa ed applicativa – l’amministrazione potrà rivendicare la legittimità del proprio operato solo laddove dimostri di avere previamente designato un numero adeguato di professionisti – per così dire – ‘di prima istanza’ e solo laddove dimostri di essersi in seguito adoperata in modo diligente e fattivo al fine di evitare – fin dove possibile – la nomina quale presidente di dirigenti di seconda fascia, riconoscendo a tale opzione il carattere di ‘extrema ratio’ che le è evidentemente proprio.

Tuttavia, dall’esame degli atti di causa non emerge che l’amministrazione abbia nel caso di specie (e pur se consapevole della delicatezza delle operazioni e delle scelte che si accingeva a compiere) agito con un adeguato livello di accortezza e diligenza.

Ed infatti, risulta agli atti che il decreto direttoriale con cui è stata disposta la modifica ed integrazione della composizione della Commissione (reso necessario dalle dimissioni presentate dal prof. Parlato) sia stato adottato in data 2 aprile 2012 con una procedura che la stessa amministrazione appellante afferma caratterizzata da urgenza, stante l’esigenza di garantire la speditezza delle operazioni concorsuali e di tener conto dello stato di avanzamento dei lavori della commissione medesima.

Il punto è che, in quella fase della procedura, né il dott. De Gregorio, né la dott.ssa Dominici (ex dirigenti generali potenzialmente idonei a ricoprire la carica di presidente – per così dire – ‘di prima istanza’) erano concretamente in grado di poter assurgere alla carica in parola.

Ciò, in quanto il primo era stato nominato quasi quattro mesi prima (12 dicembre 2011) come presidente per la sessione concorsuale per la Regione Abruzzo e addirittura si era definitivamente dimesso per gravi problemi di salute il successivo 30 gennaio 2012, mentre la seconda era stata nominata ben sei mesi prima (27 settembre 2011) come presidente per la sessione concorsuale per la Regione Emilia-Romagna.

Ciò significa che, al momento in cui si era posta in concreto l’esigenza di sostituire il presidente prof. Parlato (docente universitario e in quanto tale appartenente alle categorie professionali – per così dire – ‘poziori’ ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 140 del 2008), l’amministrazione risultava in concreto priva – e per una sua inescusabile mancanza – di alcun valido sostituto appartenente alle medesime categorie, e nonostante il fatto che la carenza di professionisti appartenenti alle categorie ‘poziori’ le fosse nota già da alcuni mesi.

Ne consegue che la “carenza di personale nelle qualifiche citate” non si era verificata per un fatto sopravvenuto e imprevedibile, bensì quale – purtroppo, fino troppo prevedibile – conseguenza di un atteggiamento non adeguatamente diligente e previdente. Al riguardo ci si limita a soggiungere che le ragioni poste a fondamento della mancata nomina del prof. Catarsi sono a loro volta talmente generiche da non potere comunque essere valutate in favore dell’amministrazione nell’ambito di un giudizio di escusabilità nella mancata individuazione di un professionista idoneo (al riguardo, l’amministrazione appellante si è limitata ad osservare che il prof. Catarsi “non ha potuto essere contattato in tempo utile, considerati i tempi ristretti a disposizione dell’amministrazione per il prosieguo delle operazioni concorsuali”).

In definitiva, l’amministrazione appellante sembra – con apparente paradosso – affermare nel caso in esame che il presupposto normativo per fare applicazione di una certa disciplina (quella in tema di nomina dei presidenti delle commissioni, anche in via sostitutiva) coincida di fatto con i presupposti per derogare alla disciplina stessa e, in ultima analisi, per non darle applicazione alcuna.

2.3.2. Per ragioni in parte analoghe a quelle appena esposte, la sentenza in epigrafe risulta meritevole di conferma laddove ha statuito che non emerga alcuna plausibile ragione per cui la pur condivisibile esigenza di garantire la speditezza dei lavori della commissione e la par condicio fra i candidati avrebbero potuto essere meglio assicurate dalla nomina di un presidente ‘interno’, che non attraverso la puntuale applicazione del paradigma normativo di riferimento (il più volte richiamato articolo 10 del d.P.R. 140 del 2008).

2.3.3. Né può in alcun modo essere condiviso l’argomento – pure, esposto con suggestiva enfasi dall’amministrazione appellante – secondo cui una così rigorosa applicazione del più volte richiamato articolo 10 finirebbe per relegare i dirigenti amministrativi, tecnici o scolastici al ruolo di ‘figli di un dio minore’ (in tal senso, l’atto di appello), facendo venir meno la loro idoneità in tutti i casi in cui vi sia disponibilità di professionisti di grado – per così dire – ‘poziore’.

E’ evidente, al riguardo, che la disposizione in esame non comporti affatto una sorta di idoneità ‘secundum eventum’ in capo ai dirigenti amministrativi, tecnici o scolastici.

Al contrario (e fermo restano che l’astratta idoneità in capo a tale categoria di professionisti a ricoprire la carica di presidente vi è comunque e resta invariata), il regolamento del 2008 (con una scelta forse opinabile, ma in sé non abnorme, né irragionevole) ha disposto nel senso che la concreta possibilità di nominare tale tipologia di dirigenti abbia carattere marcatamente succedaneo e sia possibile solo in carenza di adeguate disponibilità da parte di categorie di professionisti le quali – per ragioni di puro merito disciplinare – vengono ritenute poziori.

2.4. Per le ragioni dinanzi esaminate sub 2.3., deve essere confermata la correttezza della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto l’illegittimità delle operazioni concorsuali in relazione alla illegittima composizione della commissione.

L’annullamento deve, tuttavia, essere limitato alle sole operazioni poste in essere dalla commissione nell’illegittima composizione dinanzi esaminata, con salvaguardia delle operazioni compiute, invece, dalla commissione originaria (ci si riferisce, in particolare, alla correzione degli elaborati che tale commissione aveva potuto effettuare prima della modifica della sua composizione).

  1. Deve ora essere esaminato il motivo di appello con il quale si è altresì chiesta la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha accolto il ricorso di primo grado anche in relazione a presunti profili di violazione del principio di collegialità nell’operato della commissione.

E’ evidente al riguardo che, laddove tale motivo risultasse infondato, la sentenza in epigrafe dovrebbe essere integralmente confermata con conseguente, integrale caducazione delle operazioni concorsuali (i.e.: non solo con riferimento alle operazioni poste in essere dalla commissione nella composizione modificata con il decreto del 2 aprile 2012, ma con riferimento a tutte le operazioni concorsuali, atteso che la richiamata violazione del principio di collegialità vizierebbe per intero l’operato di entrambe le commissioni, a partire dall’insediamento della prima di esse – verbale in data 28 dicembre 2011 -).

3.1. Il motivo di ricorso in questione deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere disposta la parziale riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha disposto l’annullamento delle operazioni concorsuali anche con riferimento alle operazioni poste in essere dalla commissione nella sua (legittima) composizione originaria.

3.2. Sotto tale aspetto, il thema decidendum consiste nello stabilire se il complessivo operato di entrambe le commissioni sia risultato violativo del principio del ‘collegio perfetto’ in relazione a quanto stabilito dalla commissione nella sua originaria composizione all’atto del proprio insediamento (verbale in data 28 dicembre 2011). Quanto stabilito dall’originaria commissione in tale occasione è stato successivamente tenuto fermo anche dalla commissione come successivamente modificata.

In particolare, nello stabilire le modalità con cui si sarebbe proceduto alla correzione degli elaborati, la commissione stabiliva che “dopo un primo periodo di approfondimento e condivisione dei criteri di valutazione, la valutazione collegiale di ciascun elaborato può anche essere effettuata dopo una sua lettura individuale”.

Risulta agli atti che, anche nelle successive sedute, entrambe le commissioni abbiano dato atto che, nello svolgimento delle operazioni di correzione, esse si fossero puntualmente attenute a quanto stabilito nella richiamata seduta del 28 dicembre 2011.

Al riguardo i primi Giudici hanno ritenuto che l’operato della commissione risultasse illegittimo in quanto, anche ad ammettere che la lettura individuale degli elaborati da parte di ciascuno dei commissari costituisse un legittimo equipollente dell’ordinaria lettura collegiale, tuttavia la stessa incertezza circa le modalità con cui le operazioni di correzione si erano in concreto svolte, sarebbe idonea a gettare sulle operazioni nel loro complesso un fumus di ‘opacità e inaffidabilità’ (per mutuare i termini della sentenza impugnata).

3.3. Sul punto la sentenza merita di essere riformata in quanto i primi Giudici hanno ritenuto che i termini di una verbalizzazione probabilmente non felice potessero determinare ex se una sorta di effetto invalidante nei confronti delle operazioni sottostanti, in assenza – peraltro – di qualunque indice il quale deponesse in modo univoco nel senso che le operazioni di correzione si fossero svolte davvero in assenza della previa lettura collegiale da parte dei commissari o – addirittura – in assenza di qualunque lettura da parte di taluno di essi.

In tal modo decidendo, i primi Giudici hanno – in modo non condivisibile – trasformato la mera possibilità (invero, in alcun modo dimostrata) che un’illegittimità si fosse verificata, in una sorta di presunzione assoluta di illegittimità a carico dell’amministrazione, colpevole – lo si ripete – soltanto di aver posto in essere una verbalizzazione probabilmente non ottimale.

Del resto, pur ammettendo che la richiamata verbalizzazione fosse idonea ad ingenerare un dubbio sull’effettivo andamento delle operazioni, non vi era alcuna ragione effettiva per propendere per una lettura in malam partem, piuttosto che per una in bonam partem – anch’essa possibile in base ai richiamati verbali -, ossia per una lettura secondo cui gli elaborati fossero stati letti sia individualmente da ciascuno dei commissari, sia collegialmente dalla commissione nel suo complesso.

3.4. Pertanto, la sentenza in epigrafe deve essere riformata per la parte in cui ha accolto anche il motivo di ricorso appena esaminato e, conseguentemente, ha disposto l’integrale annullamento delle operazioni concorsuali, ivi comprese quelle poste in essere dalla commissione nella sua iniziale – e legittima – composizione.

3.5. Il ricorso in epigrafe deve, quindi, essere accolto in parte, limitando l’annullamento delle operazioni concorsuali alle sole operazioni poste in essere dalla commissione nell’illegittima composizione dinanzi esaminata, con salvaguardia delle operazioni compiute, invece, dalla commissione originaria.

  1. L’appello incidentale condizionato proposto dai signori Puccianti, Startari, Ciocchetti, Pucci, Bonacchi, Corci, Cipollini e Bigiarini è infondato.

4.1. In primo luogo si osserva che è infondato il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza fondata sulla previsione di cui all’articolo 12 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 in relazione al momento in cui era stata effettuata la predeterminazione dei criteri (dopo l’espletamento delle prove scritte ma prima dell’avvio delle operazioni di correzione).

Il motivo non può essere condiviso non rinvenendo il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento secondo cui il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali, che ai sensi dell’art. 12 comma 1, d.P.R. 487 del 1994 devono essere stabiliti dalla commissione nella sua prima riunione (o tutt’al più prima della correzione delle prove scritte), deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (Cons. Stato, V, 25 maggio 2012, n. 3062).

4.2. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento il motivo di appello con cui si è censurata la stessa razionalità della scelta di scomporre concettualmente le tracce in sei ‘punti di vista’ configurando in relazione a ciascuno di essi un punteggio da 1 a 5.

Il motivo in questione non può essere condiviso, risultando – al contrario – meritevole di puntuale conferma la sentenza in epigrafe per la parte in cui ha ritenuto che l’operato della Commissione (nonché la stessa predeterminazione dei criteri) risultassero del tutto conformi a generali canoni di correttezza e congruità.

In particolare, si deve condividere l’opinamento dei primi Giudici, secondo cui risulta conforme a canoni di congruità valutativa la scelta di fissare taluni parametri di valutazione e di incentrare poi l’operazione tecnico-discrezionale di valutazione sul raffronto parametrico fra il richiamato parametro e il contenuto concreto delle prove concorsuali.

4.3. Neppure può essere accolto il motivo con cui si è lamentata la discrasia che sussisterebbe per il fatto che il giudizio di ‘sufficiente’ (con punteggio di 18) non consentisse comunque il superamento della prova (per il quale era richiesto un punteggio minimo di 21).

Al riguardo, è del tutto ragionevole che sia stato fissato un valore/soglia numerico di carattere oggettivo e predeterminato il cui mancato superamento avrebbe precluso il superamento della prova, mentre non assume valore dirimente nell’ambito della fattispecie l’associazione a tale valore numerico di un’ aggettivazione (es.: ‘sufficiente’), la quale non poteva comunque far ritenere che il conseguimento di un punteggio inferiore a quello minimo stabilito consentisse nondimeno di ottenere il superamento della prova.

4.4. Ed ancora, è infondato il motivo di appello incidentale con cui si è lamentato il mancato accoglimento del motivo – già articolato in primo grado – relativo all’illegittimità dei criteri valutativi relativi alla traccia n. 1.

Al riguardo, l’esame degli atti di causa palesa l’insussistenza dei lamentati profili di irragionevolezza ed abnormità per ciò che concerne la formulazione e la successiva correzione degli elaborati relativi alla traccia n. 1.

In particolare, non può considerarsi in alcun modo illogico l’operato della Commissione la quale, in sede di predisposizione dei richiamati criteri e di successiva valutazione ha ritenuto di tenere conto anche della premessa della traccia (“Gli ultimi dieci anni del sistema italiano di istruzione sono stati caratterizzati da profondi cambiamenti”), quale pare coessenziale dello sviluppo logico del tema assegnato e quale imprescindibile ambito nel quale lo svolgimento degli elaborati concorsuali avrebbe dovuto calarsi.

Anzi, contrariamente a quanto affermato sul punto dagli appellanti incidentali, l’operato della Commissione sarebbe risultato irragionevole e incongruo laddove (pur avendo ritenuto di contestualizzare nello spazio e nel tempo il tema oggetto di trattazione) non avesse poi, in sede di valutazione, tenuto conto degli esiti di tale necessaria opera di contestualizzazione.

4.5. Ed ancora, non può essere condiviso il motivo di appello incidentale con il quale si è lamentata l’illegittima attribuzione di un punteggio autonomo in relazione all’oggetto “i nuovi assetti ordinamentali da applicare”.

Contrariamente a quanto ritenuto sul punto dagli appellanti incidentali, il Collegio ritiene che il riconoscimento di un autonomo punteggio in relazione a tale aspetto della traccia e degli elaborati non palesi alcun profilo di irragionevolezza, ma si collochi all’interno delle opzioni valutazioni tecnico-discrezionali che la Commissione può legittimamente effettuare in sede di predisposizione delle tracce da svolgere e di valutazione degli elaborati dei candidati.

  1. L’art. 34, lettera e), cod. proc. amm. prevede che il giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, “dispone le misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato”.

Nel caso in esame l’attuazione del giudicato deve avvenire in modo da preservare, in rispetto del principio di economicità, la validità degli atti della procedura che non sono stati inficiati dall’illegittimità qui riscontrata. In questa prospettiva, non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte, in quanto lo stesso è avvenuto, per le ragioni indicate, nel rispetto delle relative norme (ossia, quando la commissione nella sua originaria – e legittima – composizione era nell’esercizio delle sua funzioni).

5.1. Il Ministero dell’istruzione, pertanto, dovrà affidare a un dirigente di prima fascia incardinato da almeno un anno presso gli uffici centrali ministeriali e ad altri due dirigenti di analoga collocazione, estranei alla vicenda amministrativa in esame, il compito:

– di acquisire gli elaborati concorsuali;

– di distinguere fra: a) da un lato, gli elaborati corretti dalla commissione originaria (per i quali non occorrerà ripetere le operazioni di valutazione in quanto i candidati conserveranno la votazione riportata) e b) dall’altro, gli elaborati corretti dalla commissione illegittimamente composta (che dovranno essere nuovamente corretti);

– di ricomporre, per quanto riguarda gli elaborati sub b), i plichi (‘buste’) anonimi di cui all’articolo 10 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, adottando ogni cautela necessaria per garantire il ripristino del carattere anonimo dei plichi medesimi, anche effettuando le altre necessarie operazioni materiali.

I dirigenti incaricati daranno adeguata pubblicità delle attività poste in essere indicando luogo, giorno e ora in cui si effettueranno tali operazioni, consentendo, se richiesto, ad un numero non superiore a dieci candidati, di assistervi.

5.2. Il Ministero, inoltre, provvederà a nominare una nuova commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere: i) ad una nuova valutazione degli elaborati dinanzi richiamati sub b), in applicazione delle pertinenti disposizioni; ii) allo svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che abbiano superato il complesso delle prove scritte; iii) al compimento di ogni altra operazione necessaria per il rinnovo e il completamento delle operazioni concorsuali.

  1. Per le ragioni sin qui esposte l’appello principale deve essere accolto in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza in epigrafe, l’annullamento delle operazioni concorsuali deve essere limitato a quelle compiute dalla commissione illegittimamente rideterminata con il decreto del 2 aprile 2012, con salvaguardia delle operazioni compiute, invece, dalla commissione originaria.

L’appello incidentale deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti in relazione al doppio grado di giudizio..

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