Il contenzioso scolastico, con specifico riferimento ai provvedimenti disciplinari, nonchè la questione relativa alla delega (rectius, sub-delega) dell’Avvocatura di Stato ai dirigenti scolastici per la costituzione in giudizio, sono argomenti all’ordine del giorno nella quotidiana gestione delle istituzioni scolastiche. Interessanti, a tal proposito, gli spunti di riflessione emersi nel corso di un seminario organizzato da DIRIGENTISCUOLA a Trani il 24 febbraio u.s. Se ne fornisce di seguito una sintesi.
In merito alla tematica dei procedimenti disciplinari:
- è stata rimarcata la necessità, prima di avviare una contestazione di addebito, di fare un minimo di attività istruttoria per verificare: a) la reale esistenza del fatto; b) l’attendibilità dello stesso attraverso gli indizi raccolti. Evitando di anticipare valutazioni ex-ante in merito;
- a tal riguardo è stato ribadito che il termine di 30gg per l’apertura del procedimento disciplinare, al pari di quello dei 120gg per la chiusura dello stesso, con l’eventuale irrogazione della sanzione o l’archiviazione, sono entrambi termini perentori i cui atti hanno natura recettizia. Devono, cioè, pervenire al destinatario entro le suddette date perché il provvedimento possa produrre i suoi effetti (vale in sostanza la data di notifica e non quella di emanazione dell’atto, includendo anche i giorni festivi). Valgono a tal riguardo le disposizioni civilistiche per le quali un atto non ritirato (leggasi Racc.A/R) si ha per notificato dopo il 10°giorno dal suo deposito, cosa che accorcia di fatto i termini di notifica da 30gg a 20gg. Fermo restando la possibile notifica tramite Ufficiale giudiziario;
- nel contempo è stato sottaciuto il principio di tempestività della contestazione di addebito, la cui fase istruttoria non può durare all’infinito, come invece alcuni USR d’Italia fanno, specie quando ad essere destinatari dei provvedimenti disciplinari sono i dirigenti scolastici;
- indicazioni anche sull’annosa questione della legittimità del dirigente scolastico ad irrogare sanzioni che prevedano la sospensione dal servizio per docenti ed ATA fino a 10gg. Per questi ultimi, nulla quaestio, stante la specifica previsione pattizia di cui all’ultimo CCNL 2016/2018. Diversamente dai docenti, invece, per i quali i giudici, uniformandosi al recente parere della Cassazione, si sono espressi in senso negativo. Il dirigente scolastico ove valuti il fatto astrattamente riconducibile ad ipotesi sanzionatorie di sospensione dal servizio anche di un solo giorno è bene trasmetta gli atti, con allegata relazione dei fatti in causa, al competente ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’USR o ATP di competenza (termine di 10gg anch’esso perentorio).
In merito alla costituzione in giudizio dei dirigenti scolastici disposta dalla Riforma Cartabia:
- stante l’obbligatorietà della costituzione telematica disposta dalla Riforma Cartabia i dirigenti scolastici non possono de facto accreditarsi presso il Tribunale competente, né si ribadisce sono tenuti a farlo. Conseguentemente non possono costituirsi in giudizio, né procedere al deposito delle memorie difensive, ma sono solo tenuti a predisporre una dettagliata relazione illustrativa dei fatti in causa e trasmetterla all’UPD costituito presso l’USR o gli ATP delegati.
In merito alla delega ai dirigenti scolastici alla costituzione in giudizio, il modello Puglia può essere esportato in tutte le regioni, risolvendo in radice la questione della sub-delega ai dirigenti scolastici. L’allora Direttore generale dell’USR Puglia, infatti, già nel lontano 2017, a seguito anche di espressa richiesta di Dirigentiscuola, emanò apposito decreto con cui delegò, non i dirigenti scolastici, ma i dirigenti dei singoli Ambiti Territoriali Provinciali (ATP) alla gestione del contenzioso instaurato innanzi al Giudice ordinario o al Giudice amministrativo nelle materie proprie e delegate a detti uffici. Riconoscendo legittimazione processuale di cui all’art.16, comma 1, lett.f) del d.lgs.165/2001 ai suddetti uffici nelle controversie riferite alle materia proprie o delegate, nonché la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione nel medesimo contenzioso.
Cosa che Dirigentiscuola sostiene da sempre (VEDASI comunicato del 17 novembre 2016 e allegata nota inviata all’allora Ministro S. Giannini ed a tutti i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali d’Italia). Nota in cui allegavamo apposito FAC-SIMILE per comunicare il suddetto divieto.
“Ancora una volta – precisa il Presidente nazionale Attilio Fratta – dobbiamo essere noi a sollevare il problema e a rimuovere abusate abitudini. La difesa della pubblica Amministrazione in giudizio spetta all’Avvocatura dello Stato che può delegare l’Amministrazione, ovvero l’ufficio per il contenzioso esistente presso gli UU.SS.RR. e/o PP., ma non il Dirigente scolastico. L’eventuale delega ai colleghi va restituita al mittente”.