La conversione del DL n. 30 del 13/03/2021 nella Legge n. 61 del 6/05/2021 ha apportato qualche modifica all’articolato dell’originario Decreto Legge.
In particolare l’art. 2 “Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting”, comma 1, prevede che il lavoratore dipendente possa prestare l’attività lavorativa in modalità agile anche nel caso di sospensione dell’attività “ educativa” del figlio. Si estende quindi il beneficio portandolo fuori dai soli confini dell’attività didattica come nell’originario Decreto legge.
Il beneficio della prestazione in modalità agile, altresì, con l’aggiunta del comma 1bis) viene esteso, senza limiti di età, anche ai genitori di figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 3 della Legge 104/92, nonché ai lavoratori dipendenti genitori di figli affetti da disturbo specifico dell’apprendimento ( legge 170/2010) o portatori di bisogni educativi speciali secondo le indicazioni contenute nella direttiva MIUR del 27/12/2012, avente ad oggetto “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
Il diritto al lavoro agile, nei casi di cui al comma 1 bis) permane anche “nel caso in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”.
L’aggiunta del comma 1ter) nella Legge di conversione in esame, richiama, poi, l’attenzione sul diritto alla disconnessione che la Legge riconosce a tutti i lavoratori in modalità agile al fine di garantire tempi di riposo e la salute del lavoratore.
In termini operativi la disposizione normativa comporta che all’interno del Contratto Integrativo di Istituto si faccia puntuale riferimento alla fattispecie indicando, ove necessario, eventuali tempi di reperibilità del dipendente in modalità agile.
Come noto, la materia è già oggetto di contrattazione come espressamente indicato all’art. 22 comma 4 punto c8) del CCNL 2016/18, ma proprio per tale motivo si rende opportuna una puntualizzazione.
Continuando con l’esame dell’art. 2 della Legge n. 61/2021, rileviamo che con il comma 2 trova conferma la già prevista misura di sostegno ai lavoratori impediti nello svolgimento del lavoro in modalità agile.
Viene, in sintesi, confermato il congedo per il dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni nei casi in cui non sia possibile la prestazione lavorativa in modalità agile.
Nessun limite di età invece nella fruizione del beneficio per il lavoratore dipendente genitore di figlio disabile ma solo se certificato ai sensi della Legge 104/92 art. 3 comma 3.
A differenza di quanto previsto al comma 1 bis, quindi, ai fini del congedo, non sono presi in considerazione i disturbi specifici di apprendimento ( legge 170/2010 ) e le altre situazioni di BES di cui alla Direttiva del 27/12/2012.
Nel caso si abbia diritto a fruire del congedo, inoltre, e questo rappresenta una novità, la norma prevede che lo stesso possa “ essere fruito in forma giornaliera od oraria”. L’articolato di legge non aggiunge altre specificazioni per cui si ritiene che le modalità possano essere stabilite in relazione alle dichiarate e dimostrate esigenze del lavoratore beneficiario.
Il congedo dà diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione coperta da contribuzione figurativa. Non dà diritto a maturazione di ferie e di tredicesima mensilità.
Nulla varia per la fruizione del congedo da parte dei lavoratori i cui figli non disabili abbiano un’età compresa tra i 14 ed i 16 anni. I lavoratori in questa condizione, potranno fruire del congedo ma senza riconoscimento alcuno: nessuna indennità o contribuzione figurativa.
In altre parole il periodo risulterà come non lavorato sia ai fini della carriera e che ai fini pensionistici, salvo poi la possibilità di successiva determinazione di riscatto.
Per quanto riguarda il bonus “ baby sitting” è bene precisare che la misura non è prevista per i lavoratori del comparto scuola.