La recente emanazione del DL 24/2022, entrato in vigore il 25 marzo u.s., e della conseguente nota ministeriale prot. n. 620 del 28.03.2022, ha creato non poche incertezze, sollevando delicati problemi interpretativi in relazione a due questioni di non trascurabile rilievo:
- Considerato che per l’accesso ai luoghi di lavoro si è comunque tenuti ad esibire, fino al 30 aprile p.v., il cosiddetto green pass base, cosa succede nei confronti del personale scolastico che, riammesso in servizio anche se non vaccinato – con lo svolgimento, nel caso di personale docente ed educativo, di funzioni che non implichino contatto con gli alunni – rifiutasse di sottoporsi a tampone?
- In riferimento a detto personale adibito allo svolgimento di altre funzioni, quale orario di servizio andrebbe applicato?
Vista la delicatezza del momento e l’urgenza di fornire indicazioni ai colleghi, in mattinata DIRIGENTISCUOLA ha contattato il Ministero per le vie brevi ricevendo notizia, dall’Ufficio di Gabinetto, dell’imminente emanazione di una nota che, riportando un parere dell’Ufficio legale del dicastero, dovrebbe confermare quanto già asserito nella nota n. 620 in riferimento all’applicazione, nel caso in discorso, delle vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Il che, va da sé, implicherà lo svolgimento di 36 ore di servizio.
Nelle prossime ore sarà, dunque, confermata la posizione già espressa nella nota a firma dei due capidipartimento, malgrado tale interpretazione desti notevoli perplessità, scaturendo da un’interpretazione analogica di un istituto che ha ben altre finalità e poggia su diversi presupposti. Non possono, a nostro avviso, imporsi le 36 ore settimanali, previste solo per i docenti dichiarati inidonei all’insegnamento ma idonei in altre mansioni, che chiedano – quale alternativa alla loro collocazione in quiescenza – il passaggio nei ruoli amministrativi della scuola o in altre amministrazioni per svolgervi mansioni compatibili con la loro preparazione professionale e stato di salute e parimenti ivi vincolandosi all’orario contrattualmente previsto.
In riferimento, poi, alla prima delle due criticità suelencate, riteniamo che la mancata esibizione dell’esito del tampone, da parte del docente non vaccinato, implichi la conferma della sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quando non provvederà a mettersi in regola.
Trattandosi di una sospensione i cui effetti sono regolati da speciali disposizioni di legge, e come già è stato chiarito a suo tempo dalla stessa Amministrazione, non si applica la generale normativa delle sanzioni disciplinari codificata nel D. Lgs. 165/2001: dunque, niente avvio del procedimento disciplinare che si concluda o meno con il licenziamento per assenza ingiustificata.
“C’è da augurarsi – chiosa il Presidente Fratta – che non si ripeta quanto già verificatosi nelle Marche, allorquando un dirigente, socio DIRIGENTISCUOLA, si è trovato a dover scegliere se applicare la normativa o se attenersi alle indicazioni fuorvianti e giuridicamente discutibili dell’Amministrazione, subendo un procedimento disciplinare sebbene conclusosi con l’archiviazione. L’ Amministrazione deve porre un freno a queste interpretazioni fantasiose che non trovano riscontro alcuno nella normativa e che, soprattutto, espongono i dirigenti ad un’eventuale soccombenza nelle aule dei Tribunali. Bisogna che ai piani alti ci si assuma la responsabilità di ufficializzare posizioni chiare e che, soprattutto, abbiano un solido fondamento giuridico”.