Con nota prot. n. 8415 del 31/3/2022, il “Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione” ha inteso fornire indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente a conclusione dell’esame di Stato del 2° ciclo, a.s. 2021/22.
Il documento, introdotto già sin dallo scorso anno scolastico, finalizzato all’orientamento dello Studente nel percorso post-diploma, è stato adottato con DM 8/12/2020 n. 88.
Il Curriculum deve essere rilasciato a tutti i candidati interni ed esterni che conseguono il Diploma di scuola secondaria di 2° grado.
Come espressamente indicato sul sito dedicato www.curriculumstudente.istruzione.it “ Il Curriculum dello studente è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al percorso di studio in ambito scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte da ciascun studente nel corso degli anni”.
Lo studente è parte attiva nella compilazione del curriculum. Tutte le informazioni sono rinvenibili nella guida e nelle faq presenti al seguente link: https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/FAQ%20Studenti_0726.pdf
Il Ministero, nella nota in esame, sintetizza le indicazioni operative relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al rilascio del Curriculum dello studente, specificando:
- INDICAZIONI PER LE SCUOLE
Consistenti nell’abilitazione alle funzioni di docenti/studenti e nel consolidamento del Curriculum, da effettuare prima e dopo l’esame di Stato.
- INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CANDIDATI ALL’ESAME
Agli studenti candidati all’esame di Stato è consentita la visualizzazione delle informazioni relative al loro percorso di studi; è consentito altresì arricchire il Curriculum con informazioni sulle certificazioni conseguite e con le eventuali attività svolte in ambito extra scolastico.
Sarà lo studente a mettere in evidenza le esperienze più significative, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nello svolgimento del colloquio.
Anche i candidati esterni hanno la possibilità di procedere con la compilazione del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare; il Curriculum in questo caso dovrà essere consolidato dalle segreterie solo se il candidato ottiene l’ammissione all’esame di Stato.
- INDICAZIONI PER LE COMMISSIONI D’ESAME
Il curriculum dello studente assume rilevanza anche per le commissioni di esame che possono trarre spunto da esso per la predisposizione dei materiali relativi al colloquio. A tal proposito l’OM 65/2022 prevede espressamente che ciascuna sottocommissione, in fase di riunione preliminare prenda in esame la “ documentazione relativa al percorso scolastico” e definisca le modalità di conduzione del colloquio tenendo conto delle “ informazioni contenute nel Curriculum dello studente”.
Si ricorda che il Curriculum dello Studente è espressamente previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento a:
- 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107: “Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente”.
- 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62: “Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. (…) Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, …, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”
Il Curriculum dello Studente, in sintesi, consente di valorizzare tutte quelle esperienze formali e informali che concorrono allo sviluppo/implementazione delle competenze chiave come espressamente indicato dal D.lgs 13/2013 recante “ Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
In particolare all’art. 2 c.1 lett. c) a proposito di “ apprendimento non formale” viene espressamente riportato che lo stesso è “caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese”. Si tratta di esperienze, dunque, formative che realizzano lo scambio tra i sistemi formali e non formali per la valorizzazione dell’apprendimento e delle competenze trasversali, necessarie a dare strumenti per l’apprendimento permanente.