DIRIGENTISCUOLA, in delegazione Codirp, ha partecipato all’odierna audizione presso le commissioni I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) sul ddl 1433 CONCRETEZZA approvato in prima seduta dal Senato il 6/12/2018.
Nella memoria consegnata sono stati evidenziati anche i principali problemi della dirigenza scolastica: Valutazione, competenze dirigenziali, allineamento retributivo, reclutamento, stabilizzazione dei presidi incaricati e semplificazione.
Gli stessi argomenti sono stati illustrati dal Presidente Fratta nel poco tempo a disposizione:
- Dopo circa 20 anni dal riconoscimento della dirigenza è ora di porre fine alla valutazione sperimentale sganciata dalla retribuzione di risultato. I dirigenti scolastici DEVONO essere valutati con lo stesso sistema degli altri dirigenti con conseguente corresponsione della retribuzione di risultato.
- Specifica attenzione alle competenze dirigenziali nel mondo della scuola nella quale, a causa delle numerose reggenze, si registrano emergenze di funzionalità della gestione delle istituzioni scolastiche oltre che situazioni di gravosità del carico di lavoro e di responsabilità a fronte di una retribuzione notevolmente sperequata. Il gap deve essere colmato con il rinnovo del CCNL 2019/2021. Il Governo DEVE assicurare le risorse economiche per l’allineamento.
- I “residui” presidi incaricati, dopo anche 15 anni di incarico senza demeriti, hanno diritto alla stabilizzazione.
- Il concorso in atto deve essere espletato entro giugno in modo da assicurare la copertura di tutti i posti disponibili dal prossimo anno scolastico. I concorsi vanno banditi regolarmente anche annualmente se necessario. Il ricorso alla reggenza deve essere residuale, ovvero in casi di assenza temporanea del dirigente titolare.
- Urge la semplificazione in vista della digitalizzazione e della deburocratizzazione. Le molestie burocratiche, ben 53 rilevate dallo stesso Miur, concentrate nei periodi più impegnativi dell’anno scolastico, devono essere eliminate.
Il Presidente Fratta ha poi evidenziato l’incongruenza, a partire già dal titolo, dell’art. 2 del ddl., denominato “Misure per il controllo dell’assenteismo” che si propone di verificare l’osservanza dell’orario di lavoro, a mezzo di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accesi. Si può verificare l’osservanza dell’orario di servizio…degli assenti? L’assenteismo si contrasta con il controllo delle certificazioni mediche e con le sanzioni per i medici compiacenti, non con la verifica dell’orario di servizio del personale in servizio! Si può controllare l’assenza dal servizio di chi dovrebbe essere in servizio, ovvero dei cosiddetti “furbetti del cartellino” o più propriamente delinquenti, non degli assenteisti!
Il problema non è come verificare l’assenza dal servizio, ma come sanzionarla. L’assenza si può verificare anche con un normale sistema di videosorveglianza. Il Legislatore ha già previsto il licenziamento anticipato dalla sospensione dal servizio entro 48 ore per i furbetti del cartellino! Ha anche previsto pesantissime sanzioni per i dirigenti che non sanzionano. Il previsto nucleo della concretezza, di cui all’art. 1, deve forse sanzionare i dirigenti che non sanzionano i dirigenti che dovrebbero sanzionare chi delinque? Ovvero quis custodiet ipsos custodes?
Piuttosto bisognerebbe chiedersi perché spesso i dirigenti non sanzionano o sono costretti a non sanzionare pur sapendo che rischiano perfino il licenziamento oltre che una condanna penale. Chi ha il coraggio di sanzionare gli INTOCCABILI e i PROTETTI mettendosi perfino contro l’Amministrazione? Basta che un dirigente sanzioni una RSU che il suo sindacato invia comunicati denigratori a tutte le scuole di Bologna diffamando il Dirigente, oppure si organizza uno sciopero e le OO.SS. chiedono la destituzione del D.S., o, peggio ancora, chiedono al D.G. di imporre al Dirigente di archiviare due procedimenti disciplinari e se il dirigente non esegue viene sospeso.
Ha, inoltre evidenziato l’incongruenza del c.2 dell’art. 2 nel quale nel mentre si ribadisce la flessibilità dell’orario di servizio del dirigente, prevista anche dal CCNL, si stabilisce che, anche per i dirigenti, “si applicano i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza”. Cui prodest? Per quale fine? Per verificare se e quando il dirigente è presente? E, nella fattispecie del dirigente scolastico, dove? Nel suo ufficio o nei plessi, in Comune, in Provincia, in Banca, all’USR, ecc…?
Se questo è l’obiettivo bisognerebbe prevedere un sistema di videosorveglianza portatile o tascabile, ovvero un GPS!! E’ evidente che chi ha scritto la norma non sa che il dirigente scolastico non lavora solo nel suo ufficio nel quale, peraltro, potrebbe anche leggere il giornale. Non è la presenza che va controllata, ma il risultato, il prodotto corrispondendo la prevista retribuzione di risultato.
Interessanti gli interventi di alcuni componenti delle Commissioni e le richieste di integrazioni delle proposte. Purtroppo la mancanza di tempo per le repliche non ha consentito ulteriori interventi se non la promessa di inviare ulteriore dettagliata relazione.
In chiusura tutti i presenti hanno evidenziata la necessità di trattare questi temi in tempi più distesi se il Governo intende sentire le parti sociali e far tesoro delle loro proposte.