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Decreto Legge n. 41 del 22/3/2021: chiarimenti su lavoratori fragili e vaccini agli artt. 15 e 31

Decreto Legge n. 41 del 22/3/2021: chiarimenti su lavoratori fragili e vaccini agli artt. 15 e 31

Sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70 è stato pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto sostegni”) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Il DL interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Esso è costituito da 43 articoli suddivisi in 5 Titoli:

 

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia (artt. 1-6)
  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro (artt. 7-19)
  • Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza (artt. 20-22)
  • Titolo IV – Enti territoriali (artt. 23-30)
  • Titolo V – Altre disposizioni urgenti (artt. 31-43)

 

Significativi gli interventi relativi alla scuola e al personale scolastico, interventi attesi e più volte sollecitati che riassumiamo sinteticamente al fine di fornire le necessarie indicazioni alle scuole.

Il DL 41 del 23/3/2021, pone fine al vuoto che si era determinato dopo il 28 febbraio in materia di tutela dei lavoratori fragili.  DIRIGENTISCUOLA, tempestivamente, dopo l’emanazione della nota M.I n. 325 del 3/3/2021 era intervenuta con formale quesito al Ministero perché chiarisse alcuni passaggi nell’applicazione della tutela dei lavoratori fragili che, a nostro avviso, rimanevano incerti.  La risposta arriva con il D.L. 41 in esame.

L’art. 15 del suddetto decreto Legge, infatti, al comma 1) afferma in modo chiaro che le previsioni di cui all’art. 26 commi 2 e 2 bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, già in vigore sino al 28 febbraio 2021, relative ai lavoratori “fragili”, si applicano senza soluzione di continuità sino al 30 giugno 2021.

Ricorderemo che l’applicazione della norma prevista in origine sino al 15 ottobre 2020 e successivamente estesa sino al 28 febbraio 2021, dal 1° marzo aveva fatto registrare una “vacatio” che era stata in qualche modo regolamentata dalla nota MI n. 325/2021. L’emanazione dell’art. 15 del D.L. 41 entrato in vigore il 23/3/2021 non solo chiarisce la posizione da assumere da parte dei dirigenti scolastici a tutela dei “lavoratori fragili”, ma copre anche il periodo precedente, estendendo il beneficio retroattivamente sin dal 1 marzo.

Al comma 3 dell’art. 15 di che trattasi, infatti, si legge testualmente “Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo. Importante sottolineare che, come indicato all’art. 15 comma 1)  «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»
Rimane inteso che il personale “ fragile” che non può lavorare a distanza e che,  con certificazione del medico di base, e non solo con  la certificazione del medico competente, è collocato in malattia, non ha diritto alla monetizzazione delle ferie eventualmente non fruite.

Il DL in esame, aumenta anche la disponibilità della somma destinata a tale finalità da 53,9 a 157,00 milioni di euro.

In caso di lavoratori certificati fragili, dal medico competente, per il periodo di emergenza sanitaria, gli stessi sono chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti. È previsto anche che possano essere adibite a specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In altre parole si rinvia integralmente, ad eccezione che per la durata dell’applicazione, estesa di recente al 30/6/2021, all’art. 26 del DL 18 del 17/3/2020 convertito con Legge n. 27 di aprile 2020, modificato all’art. 26 del D.L. 104/2020 convertito in Legge n. 126/2020 che al comma 2bis testualmente recita

 “A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 Si ritiene che in questo modo, in ordine al trattamento dei cosiddetti “lavoratori fragili” sia stata fatta chiarezza.

Il D.L 41/2021, all’art. 31 dà anche risposte in merito ai quesiti inoltrati al Ministero a proposito delle assenze del personale nella giornata in cui gli viene somministrato il vaccino. La norma prevede che detta assenza sia da considerarsi giustificata. A tal proposito si riporta il comma 5 dell’art. 31 del Decreto in esame che recita “L’assenza dal lavoro del   personale   docente,  educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche per  la  somministrazione  del  vaccino   contro   il   COVID-19   è  giustificata. La predetta assenza non determina  alcuna  decurtazione del trattamento economico, né  fondamentale né  accessorio” .

Nulla è detto per eventuali periodi di assenza che dovessero seguire alla somministrazione del vaccino per l’insorgenza di eventuali effetti collaterali. Si desume che le assenze successive debbano essere inquadrate come normale malattia certificata dal medico di base e quindi soggetta a comporto e a decurtazione per i primi 10 giorni in applicazione della normativa vigente.

Sempre all’art. 31, interesse particolare, riveste anche il comma 1) che prevede un aumento del fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche per un ammontare di 150 mln di euro per l’anno 2021.
La somma dovrà essere destinata alle voci di spesa analiticamente riportate nello stesso articolo del D.L. 41/2021 e dovrà essere rendicontata entro dicembre 2021 in quanto afferisce all’esercizio finanziario del corrente anno solare.

La ripartizione avverrà secondo i criteri già definiti per l’erogazione dei fondi di funzionamento.

Dalla lettura della norma, trattandosi di fondi destinati al funzionamento, sembrerebbero escluse dalla ripartizione le Regioni il cui funzionamento grava a carico del bilancio regionale. Su questo ci riserviamo di inviare apposito quesito al fine di non generare comportamenti difformi tra le diverse aree geografiche.  

Ulteriori finanziamenti sono previsti sempre dall’ articolo 31, c.6 Potenziamento offerta formativa e recupero didattico.

Vengono stanziati 150 milioni di euro, mediamente sempre 18 mila euro a scuola – che vanno ad incrementare il fondo legge 440/97. Le scuole potranno utilizzare queste risorse a partire dalla fine delle lezioni fino al 31 dicembre 2021. Potranno anche avvalersi di enti del terzo settore e imprese sociali.

Art. 32 Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno

Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a:

1) acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità,

2) l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza;

3) l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata.

Le istituzioni scolastiche procederanno agli acquisti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al MEPA e in base a quanto disposto dall’art. 75 del D.L. n. 18 (convertito dalla L. n. 27/2020) Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad

anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata

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