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DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: ILLEGITTIME RICHIESTE E ILLEGITTIMI MODELLI

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: ILLEGITTIME RICHIESTE E ILLEGITTIMI MODELLI

Con riferimento all’Istituto della delegazione di pagamento ed alle (spesso indebite) pressioni esercitate da Istituti di credito e Finanziarie nei riguardi dei Dirigenti scolastici, a cui si aggiungono le diffide di alcuni sindacati,  corre l’obbligo di fare alcune precisazioni. La materia è regolata dall’art. 1269 e seguenti del Codice Civile, nonché dal  DPR n° 180 del 1950 e dalle circolari MEF-RGS  1/2011, 30/2011 E 2/2015  il cui obiettivo, dichiarato è rendere più snello il procedimento amministrativo. Ai sensi dell’art. 1269 comma 2 del Codice Civile (che stabilisce che il delegato, anche se debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l’incarico) e, come pure ribadito dalle Circolari del MEF – RGS n. 1 del 17.01.2011 (pagg. 2 e 3) e n. 2 del 15.01.2015, l’assenso alla delegazione di pagamento non è atto dovuto o necessario, bensì volontario e discrezionale, per cui nessuna responsabilità è addebitabile al Dirigente scolastico che, in maniera del tutto legittima, decidesse di astenersi dallo svolgere tale compito. Questo non significa che i dirigenti scolastici non vogliono dare il loro assenso alle delegazioni di pagamento, ma piuttosto che essi non possono e non devono farsi garanti a vantaggio degli istituti di credito, assumendosi compiti e responsabilità che non sono di loro competenza.  Ancor più grave è la pretesa di richiedere l’apposizione della firma del Dirigente scolastico (come da più parti di Italia ci viene segnalato) su un modello denominato c.d. Allegato E,  trasmesso agli  Istituti scolastici da banche e finanziarie, modello che, in realtà, corrisponde, ma solo in parte, a quello ufficiale contenuto nella modulistica allegata alla Circolare del MEF – RGS  n. 2 del 15.01.2015, Prot.2837 , che qui si allega e che al  paragrafo 19 tratta appunto in maniera specifica della  modulistica:  “In ordine alla modulistica, con particolare riferimento al modello E, al modello F e al modello G, si rappresenta, come non sussistano aprioristiche preclusioni, per gli enti delegatari, alla  predisposizione di propri moduli prestampati, per ipotesi, allo scopo di mostrare il marchio o il logotipo aziendali, di recare qualche personalizzazione o informazione aggiuntiva (ad esempio: numero di contratto, agente o gruppo promotore, ecc.) o, più semplicemente di editare diversamente i campi relativi agli elementi e ai dati da fomire. Vanno, ovviamente, salvaguardate la struttura e la totalità degli elementi e delle notizie richieste di cui ai facsimili dei predetti modelli E, F e G allegati alla presente circolare” E’ evidente che non possono modificare il modello E pretendendo di inserirvi dichiarazioni che il modello non prevede e che sono sottratte alla discrezionalità degli enti delegatari, nella fattispecie la seguente dicitura:

E’ vero che nella circolare 15/2015 ritroviamo l’espressione “l’Amministrazione apporrà sullo stesso modello E un’attestazione per esplicitare la determinazione assunta in ordine alla richiesta di delegazione di pagamento” ma tale affermazione  non deve essere equivocata o peggio “strumentalizzata”. Nella corretta interpretazione interviene  il  PAR.15 della suddetta circolare che tratta, in particolare,  dei  CONTROLLI SULLE DELEGAZIONI CONVENZIONALI  e afferma, senza ombra di dubbio, che solo il primo controllo viene operato dall’Amministrazione competente a ricevere e processare le delegazioni di pagamento, mentre  “Resta, comunque, in capo alle Amministrazioni che hanno stipulato le convenzioni a monte della delegazione convenzionale I’obbligo di effettuare, in particolare, la verifica sul rispetto del tasso soglia e dei tassi  …………… Relativamente alle convenzioni centralizzate, invece, sarà il DAG-DSII” in quanto soggetto che ha provveduto alla loro stipula, a svolgere alcuni riscontri,………. Inoltre. anche gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie espletano una serie di verifiche. In particolare in relazione alle partite stipendiali gestite tramite il sistema NoipA e stante il ruolo attivo assunto ormai dal 1° marzo 2011, le RTS svolgono a livello periferico un’attività sulla gestione delle partite stipendiali e sui singoli contratti

Il dirigente può solo verificare la correttezza dell’istanza, le dichiarazioni contenute nei documenti allegati dal dipendente richiedente il prestito e  le dichiarazioni dell’Istituto di Credito che lo eroga e accertare che esistano i presupposti minimi per accedere all’istituto della delegazione di pagamento, oltre che attestare, ovviamente, l’esistenza di un rapporto di impiego pubblico. Solo a questo può riferirsi la sua determinazione eventualmente apposta liberamente e nella forma che ritiene più opportuna senza vedersi restituire al mittente le istanze già vistate perché non ha utilizzato il modello illegittimamente modificato ma quello corretto.   In buona sostanza, nella fattispecie in esame, si continua purtroppo a richiedere agli Istituti scolastici della Penisola l’espletamento di una serie di accertamenti e di verifiche complesse che implicano conoscenze specialistiche, come ad esempio se il tasso di interesse praticato sia o meno in linea con la normativa anti usura, o di acquisire dati a cui non possono avere accesso. Molti dirigenti  hanno chiesto e continuano a richiedere ai competenti Uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato (che eroga i ratei di stipendio) di voler verificare e comunicare quanto prescritto dalle citate Circolari del MEF – RGS,  soprattutto  nei casi, non infrequenti, nei quali dai cedolini dei Dipendenti richiedenti il prestito si evince una ulteriore ritenuta mensile di un dato importo, a favore del medesimo o di altri Istituti bancari per cui occorre verificare la compatibilità della suddetta precedente ritenuta con quella successiva, oggetto della “nuova” richiesta di delegazione di pagamento, atteso che non è dato sapere se la richiesta da ultimo presentata integri gli estremi di una rinegoziazione del prestito attualmente in corso o, invece, quella di un nuovo e diverso finanziamento (o prestito) concesso dal medesimo Istituto Bancario, finanziamento che si andrebbe ad aggiungere a quello precedentemente erogato. Le richieste suddette, doverosamente avanzate da quei Dirigenti scolastici che vogliono “vederci chiaro”, in quanto fatte in presenza di più trattenute stipendiali in essere, vengono formulate anche allo scopo di tutelare il dipendente da eccessivi indebitamenti, e dovrà essere, quindi, la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a valutare l’ammissibilità di una determinata istanza di finanziamento. Tali richieste vengono puntualmente ignorate così come la richiesta di dare conferma circa la sussistenza o meno di una  Convenzione a monte e dell’avvenuto rispetto delle clausole e dei requisiti richiesti in materia dalla normativa vigente. Alla luce di quanto sopra, trattandosi di una problematica di rilievo nazionale, ma, di recente, particolarmente sentita nella Regione Calabria, riteniamo che i competenti Uffici del Ministero dell’Istruzione e dell’Economia e delle Finanze non si possano esimere dal fare chiarezza sulla questione una volta per tutte, accertando, in primis, quando e da chi sia stato autorizzato l’utilizzo di un modello c.d. Allegato E), non conforme a quello desumibile dalla modulistica di cui alla Circolare del MEF – RGS n. 2 del 15.01.2015 (modello che qui si allega (All. 1), unitamente a quello originale (All. 2). Un modello modificato  ad arte, per scaricare compiti e responsabilità, il quale sta avendo una così ampia diffusione, a tal punto da avere avuto l’effetto di scatenare persino le diffide dei sindacati di comparto, quest’ultimi sempre più interessati a creare problemi ai dirigenti scolastici, piuttosto che a fare chiarezza e a pretendere il corretto riparto delle competenze e delle responsabilità  tra i vari organi preposti.

Quel che è certo è che il Dirigente scolastico non può assumere il ruolo di garante della correttezza dell’operato di Istituti esercenti il credito o di altri Istituti finanziari, sia perché non possiede le competenze specialistiche per poterlo fare e sia perché non è tenuto a farlo ai sensi dell’art. 1269 del codice civile e delle circolari del  MEF – RGS  che attribuiscono tali compiti a altri organi. Men che meno è in condizione di poter fornire a tali Istituti esercenti il credito indicazioni o informazioni sulla situazione economica e/o debitoria dei Dipendenti richiedenti il finanziamento, poiché tali informazioni  non sono in possesso della Scuola.

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