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Dirigenti scolastici – Presidenza delle commissioni negli esami di Stato

Dirigenti scolastici – Presidenza delle commissioni negli esami di Stato

Alla sig.ra Ministra Valeria Fedeli

 

OGGETTO: Dirigenti scolastici – Presidenza delle commissioni negli esami di Stato.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 62/2017, attuativo di una delle deleghe contenute nella legge 107/15, diversi colleghi operanti nel primo ciclo d’istruzione vi ravvisano, e temono, il rischio di essere esclusi dalla nomina a presidente di commissione negli esami di Stato di scuola secondaria superiore, perché obbligati a svolgere questa funzione nella propria istituzione scolastica, salvo che non vi subentri – nelle scuole in reggenza – uno dei docenti collaboratori ex art. 25 del D. Lgs. 165/01.

Lo scrivente ritiene, per il vero, che il loro timore sia privo di fondamento giuridico già in riferimento alla lettera delle introdotte nuove disposizioni: che difatti mantengono fermi i generali – e generici –assenza o impedimento, seguiti dalla specifica reggenza di altra istituzione scolastica.

D’altronde la ratio che sorregge, in parte qua, il nuovo decreto in parola è di accentuare una caratterizzazione più domestica negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione – che peraltro oggi dovrebbero trovare una più idonea collocazione al termine dell’istruzione obbligatoria a 16 anni – affidando la presidenza della Commissione al dirigente della stessa istituzione scolastica – così composta tutta da membri interni – e non più a quello di una scuola viciniore.

Tuttavia, si può ben comprendere il timore dei colleghi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo; che, in possesso dei requisiti figuranti nella legge 1/07, legittimamente aspirano alla presidenza nelle commissioni degli esami di Stato in quello successivo, ma che sarebbe preclusa qualora l’Amministrazione – nell’imminente ordinanza disciplinante annualmente la materia – dovesse propendere per un’interpretazione ultronea, e dunque scorretta, del menzionato decreto.

Chiede pertanto alla S.V. di rendere sollecita e chiara la posizione dell’Amministrazione e se non ritenga che possa sanarsi, in via interpretativa, parte della legge 1/07 siccome emanata quando sussistevano i settori formativi e perciò qui da intendersi implicitamente abrogata, per ius superveniens, con la successiva istituzione del ruolo unico della dirigenza scolastica.

Cesserebbe così l’assurdità che impedisce a un dirigente scolastico che non sia abilitato in un insegnamento nel secondo ciclo di presiedere un’afferente commissione d’esame e, per contro, preferendogli un docente: anche se si tratti di un dirigente che ha già svolto la funzione quand’era preposto ad una scuola secondaria di secondo grado, prima di rientrare e/o passare nel primo ciclo d’istruzione!

Nella convinzione che la S.V. voglia evitare un’ulteriore umiliazione della dirigenza scolastica, si è comunque disponibili ad un apposito incontro.

Distintamente,
Attilio Fratta,
Segretario Generale DIRIGENTISCUOLA.Di.S.Conf.

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