Almeno per una volta avevamo coltivato la speranza che le inesorabili note emanate dal MIUR sulla 107/15 non avrebbero realizzato l’ennesimo saldo negativo tra i chiarimenti apportati – sulla possibilità di superamento del divieto della legge 190/14 e quindi di nominare supplenti su docenti titolari assenti sin dal primo giorno, peraltro attingibile de plano dallo stesso testo – e le confusioni prodotte nel consentirsi la supplenza su collaboratori scolastici assenti per meno di sette giorni previa stringente motivazione, che però non varrebbe per gli assistenti amministrativi in scuole che ne avessero meno di tre in organico di diritto, per non dire degli assistenti tecnici, semplicemente insostituibili, sempre a tenore della legge testé citata.
Speranza vana, e non solo. Perché ne sono seguite le ancor più sbrigative FAQ, acronimo di Frequently Asked Questions, doveroso tributo all’imperante inglesismo, per far fronte alle segnalazioni con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando (hanno portato) all’attenzione di questo Ministero le situazioni problematiche… per dire loro che:
– la valorizzazione del merito parte dal corrente anno scolastico, poiché la disponibilità del fondo nazionale di 200 milioni annui decorre dall’anno 2016 e non dall’anno scolastico 2016-2017;
– come è scritto nella legge, un decreto ministeriale ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità di dette istituzioni e delle aree soggette a maggior rischio educativo: mediamente 24.000 euro lordo Stato cadauna, considerando che esse sono poco più di ottomila;
– il fondo è indirizzato, sempre come recita la legge, al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, inclusi quindi i docenti della scuola dell’infanzia, del sostegno, dell’IRC et alia. Viene definito bonus in quanto considerata retribuzione accessoria, che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute;
– non sono predefinite cifre minime o massime: dipende dai criteri valutativi formalizzati dal Comitato di valutazione e dalla motivazione del dirigente in sede di erogazione del premio, a tal ultimo riguardo precisandosi che più i criteri saranno dettagliati, più si circoscriverà la discrezionalità del dirigente scolastico. Più, oltre ad essere condivisi, saranno stringenti, puntuali, misurabili e valutabili, più probabilmente implicheranno una differenziazione fra i docenti e nello stesso tempo un consenso in quanto andranno effettivamente a premiare il merito. Ma, si ribadisce, tutte le decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche;
– la legge 107 non indica procedure e modalità nell’individuazione dei componenti interni del Comitato, rimettendo il tutto alla scelta delle istituzioni scolastiche al fine di favorirne l’autonomia: per quanto di rispettiva competenza al Collegio dei docenti e al Consiglio d’istituto. Salvo poi affermare che trattandosi di scelta delle persone si ritiene comunque necessaria la votazione a scrutinio segreto, col che contraddicendosi l’appena rimarcata signoria della scelta;
– legittimamente, non contenendo la norma l’inciso nel suo seno o similare, i componenti del Comitato scelti dal Consiglio d’istituto possono anche non far parte dello stesso, beninteso – aggiungiamo noi – purché appartengano all’istituzione scolastica (Come esempio sono indicati i membri del Consiglio di classe, seguiti da un ecc.);
– non è previsto che negli Istituti comprensivi debbano necessariamente trovare nel Comitato rappresentanza i tre settori di infanzia, primaria, secondaria di primo grado: decidono liberamente il Collegio dei docenti e il Consiglio d’istituto, nel mentre negli Istituti omnicomprensivi, nei Convitti, negli Educandati e nei CPIA, nonché nelle Scuole Militari, in attesa della costituzione del Consiglio d’istituto o equivalente, provvede il Commissario straordinario.
Finché si arriva alla tredicesima ed ultima FAQ che, patendo dal corretto assunto che il Comitato di valutazione non è più un organo collegiale perfetto, ritiene – anche questo è vero – che sia validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, infine concludendo che ciò vale, ad esempio, se il Consiglio d’istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua spettanza.
Questo esempio buttato giù con noncurante sciatteria manderà in brodo di giuggiole i sindacati di comparto perché offre loro una (pseudo)legittimazione formidabile nell’incessante opera di sabotaggio di una legge dello Stato, formalizzata in quella sorta di Vademecum stilato all’indomani dell’approvazione della 107 e replicato alla vigilia del corrente anno scolastico; che, tra gli strumenti di contrasto, include la facoltà ora riconosciuta dall’Amministrazione al Collegio dei docenti e al Consiglio d’istituto di non provvedere volontariamente alla scelta dei componenti (del Comitato di valutazione) di sua (propria) spettanza, e – secondo le elementari categorie della logica – agli eventuali prescelti di rifiutare l’incarico: anche perché – l’ha scritto l’Amministrazione – non essendo più il Comitato di valutazione un organo collegiale perfetto, può pur sempre validamente costituirsi e funzionare nel caso in cui non vi presenzino tutti i componenti. Dopodiché – e sempreché la logica conservi ancora un minimo diritto di cittadinanza – potrebbe deliberare in assenza del numero legale, con il dirigente scolastico e il membro esterno individuato dall’USR o, addirittura, con il solo dirigente quando trattasi di esprimere il parere sull’anno di formazione e di prova, che così cumulerebbe il potere consultivo e il potere decisorio! Diversamente sarebbe la paralisi. Certo è che i dirigenti scolastici sceriffi d’Italia – isolati e, in fatto, smentiti dalla propria Amministrazione – dovranno faticare non poco, davanti a prevedibili comportamenti ostruzionistici o espliciti rifiuti, per far valere le prescrizioni del diritto, che non consentono a collegi amministrativi incardinati nell’ordinamento statuale di disattendere agli inerenti obblighi istituzionali.
Nonostante il contrario avviso della propria Amministrazione. Quantomeno non lo consentono agli organi collegiali che non siano esponenziali della c.d. Comunità scolastica – ed è il solo Consiglio d’istituto – e perciò esercitanti un’azione latamente politica, dunque libera nel fine ma entro i limiti dell’autonomia funzionale di ogni istituzione scolastica nella nuova doppia veste di ente soggettivizzato e, al tempo stesso, di organo dello Stato.
Ed è noto che entro tali limiti non possono di per sé sussistere responsabilità giuridicamente esigibili. Tanto ciò è vero che qui l’unica reazione apprestata dall’ordinamento per assicurare la funzionalità del sistema è lo scioglimento dell’organo, (ora) disposto dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale e contestuale nomina del commissario ad acta, verificatasi la previsione dell’art. 28, comma 7 del D. Lgs. 297/94, di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento.
La prospettiva muta però radicalmente nel caso di organi collegiali tecnico-professionali e, a fortiori, dei loro singoli componenti: tutti vincolati, come il restante personale, al perseguimento dei fini istituzionali, a nulla qui rilevando che al pregresso rapporto di pubblico impiego sia subentrato un rapporto di lavoro di matrice privatistica (che, anzi, a ben riflettere, è meno garantista a fronte di mancati, o inesatti, adempimenti). Nello specifico, l’articolo 7, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 297/94 statuisce che il Collegio dei docenti elegge (ora sceglie), nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato di valutazione.
L’impiego dell’indicativo fuga ogni dubbio nell’imporre un obbligo. E se esso non viene corrisposto il dirigente scolastico deve adottare tutte le misure previste o deducibili dalla norma attributiva dell’inerente potere, quale primo responsabile ed esclusivo garante del corretto funzionamento degli organi collegiali. In concreto ed extrema ratio, esperiti infruttuosamente tutti i tentativi per indurre il Collegio all’ adempimento, analiticamente riportati nel verbale della seduta, potrà infine formalizzare una sua proposta che indica i due prescelti componenti per il Comitato e messa prioritariamente ai voti per appello nominale, facendo così venir meno lo schermo protettivo della collegialità, di modo che possa emergere la responsabilità di ciascun membro e dunque procedere nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti, con l’azione disciplinare. E qualora i prescelti (rectius: individuati) rifiutino poi di far parte del Comitato, impartirà loro un ordine di servizio, sempre fatta salva l’azione disciplinare. Ma potrebbero essere tutte armi spuntate in virtù(?) del sopra evidenziato capolavoro ermeneutico prodotto dall’Amministrazione. A meno che non rimedi con una nuova FAQ!!