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DIRIGENTISCUOLA SULLA MOBILITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

DIRIGENTISCUOLA SULLA MOBILITA’ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Con nota prot. n. 14599 del 24.05.16, il MIUR ha diramato ai dipendenti uffici scolastici regionali l’annuale circolare  delle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, riproponendo le modalità oramai consolidate per quanto attiene alle conferme, mutamenti e mobilità interregionale, in ordine alla quale  i fruitori del comma 92 della legge 107/15 sono vincolati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio, in deroga alla generale disposizione della permanenza nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a sei anni.

Per il resto tutto è come prima, inclusa l’attesa che i dirigenti scolastici diventino dirigenti veri – retribuiti e trattati come tali – e che pertanto siano assegnati  all’ufficio dirigenziale per l’esclusivo esito della loro valutazione.

Fino a quando ciò non avverrà, per DIRIGENTISCUOLA le disposizioni di legge e contrattuali regolanti la materia vanno applicate in modo rigoroso senza  dar luogo a operazioni improntate ad eccessiva, se non opaca, discrezionalità, frutto di spinte e controspinte dovute a pressioni improprie.

La loro rigorosa applicazione potrà così coniugare i diritti della persona con le esigenze di buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, e in concreto:

*    Il mutamento di incarico in vigenza di contratto deve essere accolto solo in casi eccezionali regolati da norme specifiche, da interpretare in termini di stretto diritto, in particolare quando tali norme di favore incidono il rispetto del principio di continuità, che impone al dirigente di rimanere nella sede assegnata per l’intera durata del contratto, ossia per tre anni; il tutto anche per porre limiti ai possibili abusi clientelari di reiterati mutamenti, annuali, di incarico in capo alle stesse persone.

*    Una volta ottenuto il mutamento di incarico in corso di contratto, si deve permanere nella nuova sede assegnata per almeno un triennio.

*    In costanza di contratti successivi al primo, quindi a decorrere dal quarto anno di servizio nella stessa sede, il mutamento di incarico deve essere accolto per evitare, almeno sino a quando non si riuscirà al allineare la scadenza di tutti i contratti, l’evidente danno a chi aspira ad una sede libera durante la vigenza del contratto.

*    Costituisce elemento di priorità l’impegno a permanere nella nuova sede assegnata per un sessennio.

*    Vanno rese disponibili per l’ordinaria mobilità – peraltro come da contratto – e non annualmente conferite in reggenza, le sedi di dirigenti scolastici assegnatari di altri incarichi (ad esempio, di dirigenza amministrativa o di dirigenza tecnica).

DIRIGENTISCUOLA non mancherà di vigilare a che gli incarichi conferiti obbediscano a criteri di linearità e di trasparenza.

In allegato il VADEMECUM sulla mobilità dei dirigenti scolastici

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