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Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio a.s.2024-2025.

Disposizioni urgenti in materia di sport, sostegno didattico agli alunni con disabilità e regolare avvio a.s.2024-2025.

È stato approvato definitivamente dall’Assemblea del Senato, il 23 luglio 2024, il testo recante la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, che reca disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. La legge di conversione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il provvedimento, suddiviso in 4 Capi, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, risulta composto da 26 articoli.

L’articolo 8 detta misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. Le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e temporanee. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al periodo precedente, per l’anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito.

L’articolo 8-bis interviene in materia di accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l’infanzia, disponendo, con norma transitoria, che continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l’infanzia, la laurea in scienze dell’educazione e della formazione e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria.

L’articolo 10 stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l’immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. L’articolo poi dettaglia sul superamento del periodo di formazione e prova, revoche e risoluzioni contrattuali.

L’articolo 11, consente, a decorrere dall’a.s. 2025/2026, l’assegnazione, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, di un docente dedicato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe.

L’articolo 12, di particolare interesse per la dirigenza scolastica, introduce un’ulteriore nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici esclusivamente per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2024/2025. Rispetto alla previgente disciplina riguardante l’a.s. 2023/2024 conferma la previsione che rende disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, ma fa espressamente salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto nel 2023. Nelle regioni in cui le procedure di detto concorso non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell’a.s.2024/2025, alla mobilità interregionale per tale a.s. può essere destinato, in aggiunta al 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell’a.s. 2024/2025 ai sensi del periodo precedente sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027. Per la procedura di mobilità sopra descritta non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell’Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l’immissione in ruolo secondo l’ordine di graduatoria nella regione medesima. Per il triennio dal 2024/2025 al 2026/2027, se detti provvedimenti giurisdizionali riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell’Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure sopra descritte, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di dirigenti scolastici di nuova assunzione, le immissioni in ruolo di soggetti che hanno partecipato con riserva al concorso del 2017 e sono stati poi dichiarati cessati dal ruolo di dirigente scolastico, ma i quali sono stati infine immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 alle condizioni legislativamente previste. Il comma 1-bis – inserito nel corso dell’esame in sede referente – dispone che, esclusivamente per l’a.s. 2024-2025 e ferma restando la nuova disciplina transitoria relativa alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici introdotta dal comma 1 dell’articolo in esame, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto nel 2017 in deroga alle percentuali di posti assegnabili in base alla normativa vigente.

Ancora di particolare rilevanza, l‘articolo 13 modifica – a decorrere dall’a.s. 2024/2025 – la disciplina relativa alla valutazione dei dirigenti scolastici, sopprimendo, da un lato, i nuclei di valutazione istituiti presso l’amministrazione scolastica regionale e prevedendo, dall’altro, che la valutazione abbia ora luogo sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il quale stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell’azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell’istruzione e del merito contenente gli indirizzi strategici.

L’articolo 14 detta disposizioni in materia di selezione e di durata del servizio all’estero del personale della scuola e stabilisce, tra l’altro, che le graduatorie del personale selezionato da destinare all’estero sono formate ogni nove anni (anziché i sei anni del testo vigente).

L’articolo 14-ter, che detta misure urgenti in materia di welfare studentesco, stabilisce che i tetti di spesa dell’intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado sono adeguati al tasso di inflazione programmata.

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