Dopo il ripristino della mobilità selvaggia e l’affondamento del bonus premiale, ora la neutralizzazione delle sanzioni disciplinari.

Dopo il ripristino della mobilità selvaggia e l’affondamento del bonus premiale, ora la neutralizzazione delle sanzioni disciplinari.

Nessuna sorpresa per un copione abbondantemente preannunciato, messo in scena il 18 luglio da CGIL-CISL-UIL nel primo incontro all’ARAN, di avvio della sequenza contrattuale sulla responsabilità disciplinare dei docenti, furbescamente dilazionato fin quasi a ridosso della sua scadenza tra poco più di dieci giorni.

Ormai è un classico! Quando si decide di rinviare al periodo estivo qualcosa… gatta ci cova. Nessuno segue e reagisce. A settembre poi bisogna pensare all’avvio dell’anno scolastico e ci si rende conto delle conseguenze quando cadono in testa le tegole. Sono ancora evidenti i danni del CCNL firmato a luglio del 2010!

DIRIGENTISCUOLA continua a informare la categoria sperando che la stessa reagendo dia un segnale forte alle OO.SS. che dovrebbero rappresentarle. Il sistema più efficace lo abbiamo consigliato anche in altre occasioni: revocare in massa le deleghe a chi le usa (…e  succede solo nella scuola!) contro chi le rilascia. Il caso che ci occupa è l’ultimo in ordine di tempo.

Lo scopo di prendere, e perdere, tempo era già ben leggibile tra le righe dell’art. 29 CCNL del 19.04.18 ed è stato ora esplicitato senza alcuna ipocrisia più o meno ammantata da giri di parole: La Triplice – perché al momento orfana della quarta gamba dello SNALS, che il giorno prima si è visto confermare dal Giudice del lavoro di Roma la propria esclusione in quanto non firmatario del contratto nazionale – ha infatti ribadito in via pregiudiziale la totale indisponibilità a definire la materia qualora dovesse permanere il vincolo della legge Madia (id est: art. 55-bis, comma 9-quater del D. Lgs. 165/01, come novellato dal D. Lgs. 75/17), previsto peraltro solo nel comparto scuola, che assegna al Dirigente Scolastico la competenza a irrogare la sanzione disciplinare fino a 10 giorni, mentre in tutti gli altri comparti pubblici l’irrogazione di tale sanzione è affidata a un apposito ufficio per i procedimenti disciplinari.

Più che giusto! Perché la nuova scuola della Comunità educante è in contrapposizione con quella burocratica e dirigista; e pertanto limita il potere dei dirigenti scolastici, essendo le decisioni collegiali.

Al massimo, pare di comprendere, ad un satrapo può benevolmente concedersi la facoltà di comminare ai docenti l’indolore rimprovero verbale, dato che rimane pur sempre l’unico responsabile, in termini giuridicamente esigibili, delle democratiche decisioni di questa amena comunità – ultimo conio, e a prescindere, di un tavolo negoziale – quand’anche si determinasse sovranamente ad agire in proprio, deliberando il boicottaggio di leggi votate dal Parlamento della Repubblica, perché frutto di una deteriore visione autoritaria e tecnocratica, e menandone pure vanto.

Ne deriva l’inopportunità di definire un codice disciplinare che, in assenza di un’auspicata e opportuna modifica del quadro normativo, non potrebbe tener conto debitamente delle particolarità e specificità del lavoro docente, a cui va garantita pienamente la libertà d’insegnamento.

Indubbiamente, era andata un po’ meglio negli accordi politici stipulati con l’accondiscendente neo-ministro del cambiamento; che, in attesa del primo provvedimento utile da presentare alle Camere per la modifica di contrastanti norme imperative a tutt’oggi vigenti, ha prima congelato la chiamata diretta per competenze e poi ridotto a un ectoplasma il bonus per il merito: siccome entrambi connotati da eccessiva discrezionalità e da profili di inefficienza.

Ora l’ARAN, che organo politico non è, ha dovuto necessariamente prender atto di posizioni diverse, non potendo far altro che rinviare le trattative ad una preventiva modifica del quadro normativo – magari da infilare nella legge di conversione del Decreto dignità, Mattarella (non) permettendo. Di modo che sia poi possibile intervenire sull’addomesticata procedura disciplinare oltre che sulla tipologia delle infrazioni e relative sanzioni.

Nel frattempo, un tempo che potrebbe durare all’infinito, resta – resterebbe – la vetusta disciplina del D. Lgs. 297/94, a sua volta risalente al preistorico D.P.R. 417 del 1974.

E un prezioso supporto al suo mantenimento potrebbe continuare ad  essere assicurato da quella stravagante giurisprudenza giuslavoristica alimentatasi di pigre sentenze in copia conforme, che con notevole probabilità riterrebbe sempre precluso al dirigente scolastico il potere sulle sanzioni superiori alla censura, poiché la nuova aborrita fattispecie legale – la sospensione dei docenti dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni – difetterebbe del consustanziale codice disciplinare che correli tipizzati comportamenti antidoverosi  al numero preciso e differenziato dei giorni in concreto irrogabili. Che, ovviamente, CGIL-CISL-UIL non avrebbero alcun interesse a firmare!

Sicché, se il dirigente scolastico stimerà di dover concludere un procedimento disciplinare con una sanzione superiore alla censura  fino a 10 giorni di sospensione potrà vedersi rigettato il provvedimento dal giudice del lavoro; oppure, se valuterà di dover rimettere gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, quasi sicuramente se li vedrà restituire perché provveda lui. E’ il classico cane che si morde la coda, mentre potranno tranquillamente rimanere impuniti quei docenti – pochi, per fortuna – assenteisti cronici o irredimibili lavativi o acclarati incompetenti o adusi ad espressioni scurrili o che manifestano comportamenti violenti, potendo essi sempre opporre la garanzia piena della libertà d’insegnamento!

Potrà però consolarsi per il fatto che, con l’occasione, le tre sigle sindacali, all’unisono, hanno solennemente promesso – dopo averne tagliato gli artigli – di  non essere più disposte a giustificare e tollerare ulteriori ritardi per il rinnovo del contratto della loro dichiarata controparte datoriale.

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