Poiché la sollecitata urgente richiesta di sospensiva del Consiglio di Stato, da parte del MIUR, non si avrà, presumibilmente, prima della conclusione delle prove orali, prevista per l’11 luglio, abbiamo occasione di riprendere il nostro istantaneo comunicato sulla sentenza del TAR Lazio, che – in accoglimento di uno degli undici motivi di gravame di una candidata respinta alla prova scritta – ha annullato l’intera procedura del concorso a dirigente scolastico, facendo salvi solo gli esiti della prova preselettiva.
Determinante, ed assorbente, sarebbe stata dunque la partecipazione di tre commissari ritenuti in situazione d’incompatibilità alla seduta plenaria in cui si sono messi a punto i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi che – secondo il TAR – ha avuto un effetto inquinante su tutti i successivi lavori delle commissioni.
Decorsi alcuni giorni dall’inopinato evento, coloro – i tanti – che sin qui si sono esercitati nel dare addosso all’Amministrazione per un difetto di vigilanza e , senza minimamente porre in discussione il “dictum” dei giudici di prime cure, hanno finalmente dato concorde mostra di aver recuperato un basilare principio: che le sentenze si rispettano, ma non sono un testo sacro, che quindi si possono commentare e sottoporre a vaglio critico. Oltre che, beninteso, impugnare nelle sedi apprestate dall’ordinamento.
In disparte ogni considerazione sui corvi già pronti a buttarsi a capofitto sull’angoscia di chi teme la vanificazione dell’avvenuto superamento delle prove concorsuali, è certo che non mancheranno le analisi tecnico-giuridiche dei vari esperti, avvocati e operatori del diritto, a sostegno delle motivazioni demolitorie dei magistrati romani o, all’opposto, per evidenziarne la sbrigatività e perciò l’intrinseca debolezza.
Per parte nostra, ed intanto, sappiamo di una non effimera giurisprudenza del Consiglio di Stato riguardo le situazioni di incompatibilità di commissario nei pubblici concorsi, formatasi attorno all’art. 35 del D. Lgs. 165/01, concernente il reclutamento del personale.
E ci sembra di aver compreso che la presenza in commissione d’un sindaco di un paese di neanche cinquemila anime non integra la fattispecie legale che pone il divieto di far parte di commissioni di concorso nei confronti di chi, per la vicinanza all’ente che l’abbia bandito e per l’influenza che sul medesimo può essere dispiegata, sia in grado di condizionarne in concreto l’esito o anche, ragionevolmente, di gettare un’ombra sulla sua integrità; altrimenti – si legge nella giurisprudenza del Consiglio di Stato – la disposizione legale “verrebbe a scaricare e generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscono alcun potere rilevante e per il resto non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”. E non pare proprio il caso di chi amministra una (piccola) comunità territoriale, che si trovi a far parte di una delle trentotto commissioni di un concorso nazionale chiamato a valutare circa novemila candidati provenienti da ogni dove della Penisola.
Sempre con riguardo alla giusta esigenza dell’imparzialità, tenendo anche conto di quanto comunicatoci dal MIUR, secondo cui gli altri due nominativi che avrebbero inficiato le procedure concorsuali sarebbero stati solo impegnati in corsi di contabilità pubblica rivolti a dirigenti scolastici già in servizio nonché ai DSGA; ovvero in iniziative svolte per un’associazione formatrice che – secondo i documenti presentati dall’interessata – nulla a che vedere avrebbero avuto con i corsi di formazione per il concorso a dirigente.
Ma, quand’anche di corsi di formazione per il concorso a dirigente si fosse trattato, è di tutta evidenza che l’incompatibilità in parola appare “ictu oculi” insussistente, per l’assenza d’un sodalizio tra esaminatore e concorrenti, atteso che la pregressa prestazione professionale del primo è stata resa a platee indifferenziate, ci siano stati o meno episodi di approccio fisico con qualcuno che poi casualmente si sarebbe potuto incrociare tra i 3700 candidati alla prova orale.
Restiamo poi perplessi sul senso di una sentenza che riconosce alla ricorrente vittoriosa la lesione del suo diritto ad una valutazione imparziale e nel contempo le preclude il domandato “bene della vita”: di essere ammessa al prosieguo delle operazioni selettive in corso con lo svolgimento della prova orale. Perché, una volta annullata una procedura con effetti travolgenti generalizzati, non vi è giuridicamente alcun obbligo per l’Amministrazione di replicare il concorso.
A differenza di chi è costretto in problematici equilibrismi per conciliare l’inconciliabile – soddisfare le ragioni di chi ha superato le prove e, all’opposto, le pretese dei tanti docenti “puri” o delle autodefinitesi “alte professionalità” che l’obiettivo l’hanno mancato – DIRIGENTISCUOLA rimane abbarbicata alla propria convinzione che dirigenti si diventa per concorso. Che dirigenti non si diviene affidandosi a seriali ricorsi collettivi un tot a chilo, denunciando generici e ipotetici vizi della procedura, se non gratuite illazioni, poi amplificati da una stampa che cavalca l’onda; né con ricorsi individuali che si arrampicano sugli specchi con l’allegazione di implausibili cavilli.
In ragione di ciò si riassumerà le spese di un intervento “ad adiuvandum” per sostenere l’Amministrazione nel giudizio di merito davanti al Consiglio di Stato anche per evitare che, sull’onda della indignazione e rabbia giustificata, i vincitori del concorso diventino prede dei corvi interessati solo a fare cassa. Gli stessi che hanno organizzato i circa 500 ricorsi che sono stati, o lo saranno, respinti …perché è venuta mano la materia del contendere: annullato il concorso tutti i ricorsi decadono ma nessuno restituirà ai malcapitati le quote versate!
Strategico, ci sia consentito, l’annullamento del concorso per motivi banali e inesistenti: i giudici del Tar non dovranno lambiccarsi il cervello per leggere i circa 500 ricorsi….tanto la sentenza, come ci si augura, sarà ribaltata dal CdS!!
E, nell’ipotesi in cui la sentenza demolitoria del TAR dovesse risultare confermata, DIRIGENTISCUOLA impegnerà tutte le sue forze per la “soluzione politica”: che non è una benevola elargizione, bensì un atto dovuto.
Chi ha superato la prova scritta e la prova orale il concorso non dovrà rifarlo!