In risposta ai quesiti pervenuti al M.I. sono stati pubblicati i chiarimenti del Capo Dipartimento dr. M.Bruschi .
- All’ articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM 13 ottobre 2020 leggiamo: “sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, ……….”, La nota precisa che tale divieto “non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali”. In altri termini le scuole che svolgono attività didattiche ordinarie in parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, per garantire la sicurezza possono continuare a farlo.
- Per quanto riguarda il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 32 all’articolo 32, comma 6-quater il Capo Dipartimento specifica che “l’organico Covid” sia docente che ATA assunto a tempo determinato per l’a.s. 2020/21 in caso di sospensione delle attività non verrà licenziato ma potrà assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. Si tratta di docenti assunti su posto comune che non possono essere utilizzati su sostegno tranne, per analogia e su base volontaria, nel caso previsto dall’’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66: ” Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107
- Documenti correlati: Nota prot.1860 del 14/10/20