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DPCM 8 marzo 2020

DPCM 8 marzo 2020

Nuovo intervento del Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica: con il DPCM 8 marzo 2020 vengono adottate misure urgenti e maggiormente restrittive per alcuni territori d’Italia. Ne sintetizziamo i principali contenuti, rinviando all’allegato documento per ulteriori approfondimenti.

  1. Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia
    • evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori su menzionati, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato;
    • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le Università e gli Istituti del settore AFAM; sono altresì sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;
    • si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
  1. Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
    • sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia, le attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle Università e delle Istituzioni del settore AFAM;
    • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza che tengano conto anche delle esigenze degli studenti con disabilità;
    • sono sospesi: i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate ed uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
    • la modalità di lavoro agile può essere applicata da tutti i datori di lavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali previsti dalla vigente normativa;
    • qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.
  1. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
    • nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte le informazioni di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 al decreto;
    • nelle pubbliche amministrazioni ed in tutti i locali aperti al pubblico sono messi a disposizione liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani.

Le disposizioni del decreto sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. Tutte le misure previste per l’intero territorio nazionale si applicano anche per i territori di cui all’articolo 1, laddove non siano già previste analoghe misure più restrittive.

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