Sono pervenuti numerosi i quesiti rispetto all’obbligo di possesso e di esibizione del green pass da parte degli elettori per il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, in merito alla questione si precisa che i riferimenti normativi sono i seguenti:
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La nota M.I. prot.24032 avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- a. s. 202 1 /2022 cita testualmente “Si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021”.
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In Piemonte la nota del D.G. dr. F.Manca, prot.n.11836 del 7/10/2021 avente per oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022, recepisce la nota ministeriale e precisa: ”Qualora le elezioni debbano essere svolte in presenza, si raccomanda, di attenersi alle indicazioni fornite dalla sopra citata nota ministeriale, circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, nonché a quanto previsto delle disposizioni del Decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021.”
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Faq MI sez. Sezione 2 – Gestione del green pass – I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola? (aggiornamento 10 settembre 2021)
Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di conversione, “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […]”. Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici.
Inoltre, con l’Ordinanza 27 agosto 2021, il Ministero della Salute ha prorogato al 30 ottobre 2021 le disposizioni dell’Ordinanza 22 giugno 2021, secondo cui “cessa l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti […]”.
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Legge n.133 del 24 settembre 2021 “Art. 9 -ter .1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).
1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9 -ter , commi 1 e 1 -bis , deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.”
Non sussistono dubbi sull’obbligo di possesso e esibizione del green pass per la questione in oggetto alla luce dei riferimenti normativi che smentiscono fantasiose interpretazioni molto in voga sui social.
Per l’anno scolastico in corso è possibile comunque utilizzare la modalità a distanza, la nota del MI precisa che “Con riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni risulta prioritario tenere conto delle peculiarità e della disponibilità delle dotazioni necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte. L’utilizzo della modalità a distanza presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà”.