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ELEZIONI DEL CSPI: due questioni ancora aperte.

ELEZIONI DEL CSPI: due questioni ancora aperte.

Come quantificare le 2h concesse per le assemblee e se è possibile per i dirigenti scolastici andare a votare in seggi diversi da quelli assegnati.

 

COME QUANTIFICARE LE 2H AGGIUNTIVE PER LE ASSEMBLEE SINDACALI RELATIVE ALLE ELEZIONI DEL CSPI?

La controversa formulazione dell’art. 30 del decreto 234/5-12-2023 (vedi allegato) ha dato adito ad un ampio dibattito sul contenuto della stessa che testualmente citiamo:

COMMA 3. Entro tale data sono consentiti: …………. omissis…………… c) lo svolgimento di riunioni in detti edifici scolastici fuori dell’orario di servizio e di lezione; lo svolgimento di riunioni nelle scuole nelle ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio. A tale fine i dirigenti scolastici si adopereranno per concentrare le riunioni per ciascuna componente nella stessa giornata.

COMMA 5. Le riunioni, di cui al comma 3, lettera c), devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico e non possono superare, rispettivamente, per ogni istituzione scolastica, plesso o sezione associata, il numero di una per ogni lista.

COMMA 6. Il dirigente scolastico stabilisce di volta in volta il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta, con l’avvertenza che tali richieste, scritte od orali, siano annotate in apposito registro da parte delle segreterie. Del diario stabilito è data comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti.

COMMA 9. Le ore per lo svolgimento di riunioni nelle scuole durante le ultime due ore dell’orario di lezione o di servizio, sono da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal CCNL.

COMMA 10. Al fine di limitare disagi organizzativi a carico delle istituzioni scolastiche, la campagna elettorale si svolge al di fuori dell’orario di servizio e/o di lezione dei candidati e dei presentatori di lista

Ne emerge un quadro composito e variegato che non a caso sta dando adito a dubbi interpretativi. Quello che ragionevolmente, come organizzazione sindacale possiamo affermare, è che le iniziative di propaganda devono essere formalizzate con congruo anticipo al DS per consentirgli di riorganizzare il servizio, sia fuori orario dal medesimo (in ordine alla disponibilità dei locali e correlate cautele) che nelle sue due ultime ore, queste ultime da considerarsi aggiuntive rispetto alle canoniche dieci ore annue previste dal CCNL (e a tal ultimo riguardo dovranno osservarsi le procedure figuranti nel predetto CCNL). Modalità, date e numero (indeterminato) delle riunioni sono quindi “negoziabili”, all’insegna del giusto equilibrio tra il legittimo esercizio di propaganda e le esigenze del pubblico servizio, da assicurare in termini della sua massima efficacia possibile.

 

È POSSIBILE PER I DS, COME PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, VOTARE IN SEGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALL’USR DI COMPETENZA?

L’art.10 del decreto 234/5-12-2023, al comma 3 prevede che il personale residente in Comune diverso dalla sede di servizio, o che nel giorno delle votazioni si trovi per motivi di servizio fuori sede, può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, purché presso tale seggio voti il personale appartenente alla stessa componente dell’elettorato, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede.

Quindi è possibile, ma alle seguenti condizioni:

  • Avere una residenza diversa dalla sede di servizio
  • Essere fuori sede per motivi di servizio
  • Votare in un seggio comunque individuato dall’USR per quella componente, non altri.

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