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ENAM: soppresso l’Ente ma non la trattenuta. Dirigentiscuola organizza ricorso gratuito. Adesioni entro il 30 giugno

ENAM: soppresso l’Ente ma non la trattenuta. Dirigentiscuola organizza ricorso gratuito. Adesioni entro il 30 giugno

In tempi di spending review, per risparmiare danaro pubblico, si “vocifera” la soppressione di tanti enti inutili. Uno di questi, l’ENAM, è stato già soppresso da anni, ma non la ritenuta.  Agli ex direttori didattici e ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria vengono ritenuti circa, ed è un calcolo per difetto,  60.500.000 euro  l’anno: una cifra enorme! Una vera truffa che non può essere più tollerata.

La DIRIGENTISCUOLA ha deciso di ricorrere al GIUDICE per porre fine allo “scippo”. In ossequio allo statuto associativo al ricorso  possono aderire a titolo GRATUITO:

  • Gli ex direttori didattici.
  • Gli ex docenti della scuola dell’infanzia e  primaria diventati dirigenti scolastici.
  • I docenti della scuola  dell’infanzia e primaria inclusi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per dirigenti scolastici.

Gli interessati devono inviare una mail a ricorsidirigenti@libero.it compilando l’allegata scheda, ENTRO IL 30 GIUGNO.

Sarà inviata, via mail,  tutta la documentazione per aderire al ricorso.

In breve la storia:

  1. Nel 1947 viene istituito, per legge, l’ENAM (ente nazionale assistenza magistrale).
  2. Ai direttori didattici e ai docenti “magistrali” viene effettuata una ritenuta mensile dello 0,80% (art. 3, c. 2,del DLCPS del 21 ottobre 1947, n.1346, come modificato dalla legge n. 93 del 7 marzo 1957).
  3. La qualifica di DIRETTORE DIDATTICO scompare per effetto della istituzione della DIRIGENZA SCOLASTICA  (L. 59/97; D.Lgs 59/98; D. Lgs 165/2001).
  4. A marzo 2002 viene sottoscritto il primo CCNL  dell’Area V.
  5. Ciononostante si continua ad effettuare la ritenuta.
  6. Nel 2010 l’ENAM viene soppresso (30 luglio 2010, n. 122, art. 7, commi 3-bis e 4) … ma la ritenuta si continua ad operare!
  7. Ad apposito quesito il Miur risponde: “… occorre precisare che la trattenuta non può essere revocata in quanto prevista da una norma che non è stata abrogata con la legge di soppressionedell’ENAM “ (nota Miur del 17.05.2012, PROT. N. 2986).
  8. Argomentazione logica e convincente: è vero che l’ENAM è stato soppresso, ma non è stata abrogata la legge che l’ha istituito, quindi la ritenuta non può essere revocata, bisogna fare cassa!! Esiste, dunque, una legge che ha istituito un ente che è stato soppresso, quindi è legittima la ritenuta per l’ENTE soppresso!!!  Solo nella Patria del diritto si possono leggere simili corbellerie!
  9. Gli “scippati” possono solo ricorrere al Giudice. Ma un ricorso al Giudice del lavoro ha un costo che supera l’importo dello “scippo”. Quindi si subisce l’ingiustizia.
  10. La DIRIGENTISCUOLA,  acquisito il parere dei propri legali che ritengono fondato il ricorso, ha deciso di patrocinarli a titolo completamente gratuito pur di porre fine all’ingiusta ritenuta.

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